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La pietra tombale
La Corte Costituzionale con la sentenza 78/2013, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 10 della legge n. 230 del 2005 che escludeva al SOLO personale tecnico amministrativo universitario la possibilità partecipare a bandi pubblici, in caso di vacanza, indetti da parte delle università stesse.
Anche se questo divieto è stato sospeso dall’art. 29, comma 11, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 grazie a questa sentenza non sarà più possibile dal legislatore riattivarlo in futuro
La storia
Nuovi regolamenti didattici
I regolamenti didattici successivi alla 240/2010 ma precedenti alla sentenza 78/2013 della Corte Costituzionale interpretano in modo diverso i commi 1,2, 3 e 4 dell'art 23. La conseguenza è che mentre in alcuni atenei (Padova, Sassari, Ferrara....) dal 2011 i CdL sono liberi di dare incarichi di docenza a dipendenti con adeguato CV, grazie anche ad interpretazioni lungimiranti dell'art 23 della legge 240/2010 che solo nel 2012 un decreto (poi convertito il legge) semplifica eliminando il divieto per il personale interno. Molti atenei invece devono ancora recepire la legge ed adeguare i regolamenti didattici per cui il divieto, anche se superato a livello nazionale, viene ancora illegittimamente applicato.
Argomento 7
Argomento 8
Argomento 9
Argomento 10