Norme per il conseguimento della laurea

CORSI DI LAUREA TRIENNALI

 

Norme per il conseguimento della laurea triennale approvate dal Consiglio di Facoltà

del 23 febbraio 2005 su proposta della Commissione didattica paritetica

 

Il voto finale di laurea ha come base di partenza la media ponderata (con riferimento al numero di CFU attribuito a ciascun insegnamento o attività formativa) dei voti ottenuti negli esami e nelle attività di tirocinio, espressa in centodecimi.  Alla prova finale sono attribuiti da 0 a 3 centodecimi, che si aggiungono al voto di media, sulla base della valutazione della prova (relazione scritta e discussione), secondo la seguente scala:

 

      punti 0/110 elaborato sufficiente;

      punti 1/110 elaborato discreto;

      punti 2/110 elaborato buono;

      punti 3/110 elaborato eccellente.

 

La Commissione, inoltre, attribuisce un punteggio aggiuntivo in caso:

 

a.    di esami sostenuti all'estero nel quadro di programmi di scambio: 0,2 centodecimi per esame;

 

b.     di conseguimento della laurea entro il mese di dicembre del terzo anno secondo le regole qui sotto indicate:

agli studenti che si laureano entro il mese di dicembre del terzo anno viene attribuito un punteggio  aggiuntivo (da 0 a 4.5 centodecimi) graduato in funzione 1. della carriera (media esami) e 2. del valore/livello dell’elaborato finale, secondo la scala che segue:

- carriera: allo studente che si laurea nel triennio con una media da 96 a 99,99… punti 1; da 100 a 103,99… punti 2; da 104 punti 3;

- livello dell’elaborato finale: allo studente che si laurea nel triennio è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 0,5 nel caso in cui l’elaborato finale venga valutato con punti 1; punti 1 nel caso in cui l’elaborato finale venga valutato con 2, e punti 1,5 per punti 3 attribuiti all’elaborato finale.

   

 NB: Il punteggio aggiuntivo di cui al punto b. non è attribuito agli studenti che seguono percorsi abbreviati a seguito di riconoscimento di CFU per studi universitari pregressi e/o per competenze acquisite in campo professionale e riconosciute ai sensi del DM 03/11/1999, n. 509 e successive modifiche; in questi casi la commissione potrà procedere all’attribuzione di punteggio aggiuntivo solo in presenza di un anticipo dei tempi per il conseguimento del titolo almeno pari all’abbreviazione di carriera ottenuta.

 

Attribuzione della lode: la lode potrà essere attribuita con il voto unanime della commissione solo nel caso in cui il voto finale (con tutti gli incrementi di voto compreso quello per la prova finale) sia maggiore di 109,5/110, e vista anche la carriera complessiva del candidato (ad es. lodi ottenute negli esami di profitto, livello dell’esposizione dell’elaborato finale ecc.).

 

La normativa sopra indicata entra in vigore con la sessione estiva dell’anno accademico 2004-2005.

 

Ultime modifiche: giovedì, 20 febbraio 2014, 10:45