DIPENDENTI PUBBLICI

Pignoramento stipendi

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 agosto 2020, sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto pensioni e stipendi.
Durante tale periodo, le somme in questione non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme già accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione (art. 152).