DOSSIER "RILANCIO"
Autori: Giorgio Valandro, con la collaborazione di Paola Solazzo, Claudia Ferrarese, Filippo Tagliapietra
Data di pubblicazione: 20 maggio 2020
Ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2020
CONCORSI, PROROGHE E ASSUNZIONI
Assegni di ricerca
Proroghe (art. 236, co. 6). La durata degli assegni di ricerca in essere alla data del 9 marzo 2020 può essere prorogata dai soggetti conferenti l’assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell’attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.
Selezioni (art. 250, comma 5). Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.