DOSSIER "RILANCIO"
Autori: Giorgio Valandro, con la collaborazione di Paola Solazzo, Claudia Ferrarese, Filippo Tagliapietra
Data di pubblicazione: 20 maggio 2020
Ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2020
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTI
L'art. 264 prevede misure volte a garantire l'accelerazione dei procedimenti amministrativi dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020.
In particolare:
- nei procedimenti ad istanza di parte per l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID19, è ampliata la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive della documentazione comprovante i requisiti oggettivi e soggettivi (co. 1, lett. a). La revoca dei provvedimenti ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. 241/1990 è ammessa esclusivamente per per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute (co. 1, lett. d);
- i provvedimenti illegittimi adottati in relazione all'emergenza Covid-19 possono essere annullati d'ufficio entro tre mesi (anzichè 18). I tempi per l'esercizio del potere di autotutela, pari a diciotto mesi ai sensi dell'art. 21-nonies della l. 241/1990, sono dunque ridotti, ad eccezione dei casi in cui i provvedimenti siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato (co. 1, lett. b);
- nei casi di conferenze semplificate e simultanee e di silenzio assenso formatosi tra pubbliche amministrazioni, il provvedimento conclusivo deve essere assunto dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla formazione del silenzio (co. 1, lett. e);
- per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti (co. 1, lett. f).
Al fine di rendere concretamente attuabili le predette misure, sono apportate le necessarie modifiche al d.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), al fine di introdurre un sistema di controlli successivi all'erogazione di benefici e un sistema sanzionatorio più rigido, nonché al d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).