ACQUISTI BENI INFORMATICI E COVID-19

Servizi informatici e connettività

L'art. 236, comma 2, estende anche all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività inerenti all’attività didattica le disposizioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 in tema di acquisti per attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione. La norma in questione esenta le università dall'obbligo di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica (disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge n. 296/2006), nonché dall'obbligo in tema di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione Consip per gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività (disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi co. da 512 a 516 della L. 208/2015).

Spese settore informatico (art. 238, co. 6). Per l’anno 2021, termine così prorogato dal decreto "Milleproroghe" (art. 6, comma 5, d.l. n. 183/2020 del 31 dicembre 2020), non si applica alle università e agli enti pubblici di ricerca la disposizione di cui all’art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che impone un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

Vedi → Limite spesa media 2016-2018 (DOSSIER Legge Bilancio 2020)

Beni necessari nell'emergenza sanitaria: esenzione Iva 

L'art. 124 d.l. Rilancio dispone che alle cessioni di determinati beni impiegati nell'emergenza sanitaria (come: mascherine, dispositivi medici e di protezione individuale) non si applichi, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, l’aliquota IVA.

In merito alle modalità applicative, il meccanismo di esenzione (detto anche ad aliquota zero) comporta che il fornitore da una parte non applichi l'IVA sulla cessione dei beni in oggetto e dall'altra scarichi l’imposta pagata a monte per acquistare, importare o produrre i beni in questione.

A decorrere dal 1 gennaio 2021 alle operazioni di cessione dei predetti beni verrà applicata l'aliquota IVA del 5%.

Si riporta l'elenco tassativo dei beni oggetto dell’esenzione ai sensi all'art. 124 del d.l. Rilancio, il quale comprende: “ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratori elettrici; centrali di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografi portatili; elettrocardiografi; tomografi computerizzati; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici); termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzioni idroalcoliche in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.