DOSSIER "RILANCIO"
Autori: Giorgio Valandro, con la collaborazione di Paola Solazzo, Claudia Ferrarese, Filippo Tagliapietra
Data di pubblicazione: 20 maggio 2020
Ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2020
SPECIALIZZAZIONI AREA MEDICA
Incremento borse di studio specializzandi (art. 5). Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
In sede di conversione in legge:
- è stato introdotto il comma 1-bis , il quale autorizza l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
- e è stata prevista l'Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative (art. 5-ter). A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, sarà istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia. Entro 90 giorni dalla data del 19 luglio 2020, il MUR provvederà a disciplinare i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici della predetta scuola di specializzazione. Il medesimo decreto introdurrà il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria (art. 5-ter).
Accreditamento scuole di specializzazione (art. 237, co. 2). Nelle more della ricostituzione dell’Osservatorio nazionale di cui all’art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l’accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l’anno accademico 2018/2019 alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l’anno accademico 2019/2020.
Ammissione scuole di specializzazione (art. 237, co. 3). In conseguenza della riforma della laurea abilitante in medicina e chirurgia disposta dall’art. 102 del d.l.18/2020, la norma in esame consente la partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione ai candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del decreto MIUR n. 130/2017 (Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 36 comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368).
In questo modo si permette a tutti coloro che conseguiranno la laurea abilitante nella sessione di giugno-luglio di prendere parte alla prova di esame che di norma si svolge a inizio luglio, pur chiudendo le iscrizioni al concorso i primi di giugno.
Assunzione specializzandi nel Ssn (art. 3). Gli incarichi a tempo determinato conferibili ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione da aziende ed enti del Ssn ex art. 2 ter, comma 5, del decreto Cura Italia, devono avere 6 mesi di durata, prorogabili - previo accordo tra Regioni ed Università interessate e in ragione del perdurare dello stato di emergenza - sino al 31 dicembre 2020. L'accordo dovrà tenere conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Rimane fermo che il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione e che i medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.
Vedi anche → Area medica (DOSSIER Cura Italia)