LAVORO NELLE UNIVERSITA'

→ Ricercatori a tempo indeterminato: procedure riservate

L’art. 1, comma 524, incrementa la quota riservata alla copertura dei posti mediante valutazione di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio nel medesimo ateneo in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), incrementando le risorse già riservate alla progressione di carriera dall'art. 6, co. 5-sexies, lett. b), del d.l. 162/2019 (30 mln di euro annui dal 2022).

In particolare, si prevede che le procedure di chiamata di professori universitari di seconda fascia di cui all’art. 18 della l. 240/2010 possono essere bandite per una quota fino al 50% dei posti (e non più per almeno il 50% dei posti) e, corrispondentemente, che le procedure di valutazione di cui all’art. 24, co. 6, della stessa l. 240/2010 sono attivate per almeno il 50% dei posti (e non più per non più del 50% dei posti).