RICERCA E SVILUPPO

→ Valutazione dei progetti di ricerca

L’art. 1, comma 551, razionalizza i soggetti che effettuano la valutazione e la selezione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché la tipologia di attività svolte, affidate a esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente o organizzati in comitati. Gli oneri per tali attività sono fissati nel limite del 7% delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di ricerca stessi, limite che si applica anche alle spese per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). 

Il Ministero dell'università e della ricerca si avvale quindi di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente o organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di:

  •  analisi tecnico-scientifiche, finanziarie, amministrativo-contabili;

  •  verifica, monitoraggio e controllo.

 Per lo svolgimento di queste attività gli oneri - inclusi quelli per i compensi in favore dei soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca (art. 5 , d.l. 212/2002) - sono a carico, nel limite massimo del 7%, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. La relazione illustrativa fa presente che in questo modo si uniforma - stabilendola al limite massimo - la soglia relativa ai compensi per le attività di valutazione, che attualmente varia dall'1 al 7% delle risorse dei progetti medesimi.

Le disposizioni in esame si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR).