FISCALI

→ Imposta di bollo fatture elettroniche

L’art. 1, comma 1108, della legge di bilancio in esame, chiarisce che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura sia emessa da un soggetto terzo per suo conto. Lo scopo è quello di evitare incertezze nell’applicazione dell’imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all’emissione della fattura sia diverso dal soggetto cedente o prestatore.