Legge Bilancio 2020 [legge 160-2019]
Autore: Giorgio Valandro, con la collaborazione di Mirco Lunardi e Federica Brio
Data di pubblicazione: 17 dicembre 2019
Ultima modifica: 7 gennaio 2020
II. SELEZIONE PER LE UNIVERSITA'
TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE
Obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni
Il comma 163 reca alcune novelle in materia di inadempimenti relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come disciplinati dal d.lgs. 33 del 2013.
La disposizione in esame modifica innanzitutto l’articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendo che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico (al di fuori delle ipotesi in cui tale accesso è limitato o precluso, secondo quanto prevede l'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo) costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis (qui novellato: v. infra).
Non è chiaro però se il rinvio all’art. 47 comma 1bis riguardi ambedue le sanzioni pecuniarie previste dalla disposizione (da 500 a 10mila euro e da 30 al 60% di decurtazione del trattamento accessorio), come sembrerebbe da una lettura formale della disposizione, oppure solo quella della decurtazione del trattamento accessorio, come sarebbe più ragionevole e coerente con la stessa natura della responsabilità dirigenziale. Sarebbe necessario un chiarimento su questo aspetto.
Rimane, invece, immutata la previsione (ancor posta dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 33) secondo cui quegli inadempimenti costituiscono eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
La legge n. 160 del 2019 incide altresì sul comma 1 bis dell'art. 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013, differenziando la sanzione tra responsabile della mancata comunicazione e responsabile della mancata pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Per il primo, rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro. Per il secondo (dunque in caso di responsabilità per la mancata pubblicazione dei dati) si viene a prevedere una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati.
Altra novella - incidente sul comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 - rende generale per tutte le sanzioni previste da quel medesimo articolo l'irrogazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac).
Sulla disciplina in esame è, però, intervenuto anche il c.d. "decreto Milleproroghe" (decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162), sospendendo le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 fino al 31 dicembre 2020, in attesa di un regolamento interministeriale che individui i dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate. La sospensione si rende necessaria per consentire un compiuto adeguamento dell'ordinamento giuridico alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del d. lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali propri e dei più stretti congiunti (in origine prevista per i soli titolari di incarichi politici) per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti. Mentre l'obbligo di pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica viene preservato per tutti i dirigenti pubblici, a diversa conclusione giunge la Corte per la pubblicazione dei dati relativi ai redditi e al patrimonio personali, non necessaria e sproporzionata rispetto alle finalità perseguite dalla legislazione sulla trasparenza.
Piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni (commi 402 e 403)
Viene affidata alla Presidenza del Consiglio lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese, autorizzando per la sua realizzazione una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Gestore della piattaforma sarà PagoPA (spa interamente partecipata dallo Stato, istituita dall'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 135 del 2018), mentre lo sviluppo della piattaforma (anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti) sarà affidata alla SOGEI (società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008).
Si tratta di una piattaforma digitale di utilizzo da parte di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (tra cui le università) per effettuare le notifiche con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni (sembrerebbe "alle persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del D.P.R. n. 605 del 1973").