Legge Bilancio 2020 [legge 160-2019]
Autore: Giorgio Valandro, con la collaborazione di Mirco Lunardi e Federica Brio
Data di pubblicazione: 17 dicembre 2019
Ultima modifica: 7 gennaio 2020
II. SELEZIONE PER LE UNIVERSITA'
FISCO E PREVIDENZA
FISCO
Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA. I commi 2 e 3 prevedono la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise (cd. clausole di salvaguardia).
Per gli anni successivi, si prevede l'aumento dell'IVA ridotta dal 10 al 12% e un aumento dell'IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021(al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022.
Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti. il comma 7 dispone la costituzione di un «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021. L'attuazione della riduzione del carico fiscale viene demandata a futuri appositi interventi normativi.
Riduzione dei premi e contributi INAIL (comma 9). Si estende all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi.
PREVIDENZA
Proroga Ape sociale. Il comma 473, proroga a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.
I soggetti che possono usufruire dell'istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2020, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2020) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.
Proroga opzione donna. Il comma 476 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto.
Più nel dettaglio - modificando l'articolo 16, comma 1, del d.l. 4/2019 - si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2018) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 annied un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni(per le lavoratrici autonome).
Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici (commi 477 e 478). Il comma 477 concerne la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021 (modificando le norme transitorie già vigenti, valide per il triennio 2019-2021). Il comma 478 prevede una nuova disciplina a regime in materia, decorrente dal 2022. La modifica prevista da entrambe le nuove discipline - transitoria e a regime - rispetto alle corrispondenti norme vigenti è costituita dall'elevamento della misura di perequazione al 100 per cento per gli importi superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS