Legge Bilancio 2020 [legge 160-2019]
Completion requirements
Autore: Giorgio Valandro, con la collaborazione di Mirco Lunardi e Federica Brio
Data di pubblicazione: 17 dicembre 2019
Ultima modifica: 7 gennaio 2020
II. SELEZIONE PER LE UNIVERSITA'
→ A. Norme da disapplicare
A decorrere dal 2020, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono vincoli relativi alla spesa di personale, il comma 590 prevede che agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009 (comprese le università pubbliche), "cessano di applicarsi" le norme in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell'allegato A:
- Relazioni pubbliche, di rappresentanza e sponsorizzazioni. Cessano di applicarsi alcune norme che imponevano un limite di spesa annua alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, di rappresentanza (art. 1, comma 10, legge n. 266-2005 e articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 112-2008, con esclusione dei convegni per le università) e per sponsorizzazioni (articolo 61, comma 6, decreto-legge n. 112-2008 e art. 6, comma 9, decreto-legge n. 78-2010). Dal 2020 il limite di spesa sarà rappresentato dalla media della spesa del periodo 2016-2018.
- Manutenzione immobili. Cessano di applicarsi le disposizioni dell'articolo 2, commi 618-623, legge n. 244-2007, riguardanti il contenimento delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle PA (è disapplicato anche l'articolo 8, comma 1, del d.l. 78-2010). Dal 2020 il limite di spesa sarà rappresentato dalla media della spesa del periodo 2016-2018.
- Taglia-carta. Cessa di applicarsi anche alle università l'articolo 27 del d.l. n. 112-2008 (cd. "taglia-carta"), il quale imponeva alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. Dal 2020 il limite di spesa sarà rappresentato dalla media della spesa del periodo 2016-2018.
- Beni e servizi. Cessa di applicarsi anche l'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 66-2014, che disponeva un'ulteriore riduzione della spesa (5% consumi intermedi 2010) per acquisti di beni e servizi per le PA. Viene disapplicato anche il comma 4, relativo alla possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese soggette ai limiti di cui all' articolo 6, commi 8, 12 e 13 del decreto-legge 78-2010). Dal 2020 il limite di spesa sarà rappresentato dalla media della spesa del periodo 2016-2018.
- Organi. Contestualmente all'introduzione di una procedura di rideterminazione dei compensi dei componenti degli organi, anche per le università dal 1° gennaio 2020 cessano di applicarsi i seguenti vincoli di spesa:
- Riduzione compensi dipendenti pubblici appartenenti a organi. Cessa di applicarsi la disposizione che prevede una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente crescente con l'importo del compenso) corrisposti da pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali (articolo 1, comma 126, legge 662-1996);
- Riduzione indennità organi collegiali. Cessano di applicarsi le disposizioni previste dall'art. 1, comma 58, legge n. 266-2005, in tema di riduzione delle indennità dei componenti di organi collegiali (30% rispetto al 30/09/2005);
- Riduzione spesa complessiva. Cessano di applicarsi le disposizioni sulla riduzione della spesa complessiva (30% rispetto al 2007) sostenuta dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici (articolo 61, comma 1, del decreto-legge n. 112-2008).
- Riduzione indennità e utilità comunque denominate . Cessa di applicarsi la riduzione del 10% prevista dall'articolo 6, comma 3, decreto-legge n. 78-2010, per indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (riduzione riferita anche agli organi di amministrazione o di controllo nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria: art. 6 cit., comma 6).
Limiti di spesa già non applicabili
La legge in esame dispone la disapplicazione anche di alcune norme dalla cui applicazione le università erano tuttavia già escluse:
- Studi ed incarichi di consulenza (art. 1, comma 9, legge n. 266-2005; articolo 61, commi 2-3, del decreto-legge n. 112-2008; articolo 6, comma 7, decreto-legge n. 78-2010);
- Missioni e formazione (art. 6, commi 12 e 13, decreto-legge n. 78-2010);