MILLEPROROGHE 2020 [d.l. 162/2019 convertito in legge]
PERSONALE
Stabilizzazioni
L'art. 1, commi 1 e 1 bis, del decreto in esame ha prorogato i termini previsti dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni*. In particolare:
- il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 per la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- il comma 1-bis differisce dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 il termine entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio -che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della disciplina.
L'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, così riformulato, consente alle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2018 e fino al 31 dicembre 2021, di assumere a tempo indeterminato - in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria - personale che possieda tutti i seguenti requisiti:
-essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015 con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
-essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
-avere maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
La disposizione in esame non riguarda il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Ssn, per il quale la l. n. 160/2019 - inserendo un comma 11-bis nell'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - ha disposto una proroga specifica fino al 31 dicembre 2022.
*Si ricorda che nel nostro sistema esistono due strade per poter stabilizzare i dipendenti. La prima è una disposizione a regime, contenuta nell'articolo 35, comma 3-bis, del Dlgs 165/2001, che prevede la possibilità di indire concorsi con riserva di posti, nel limite massimo del 40% di quelli banditi, a favore dei lavoratori che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. La seconda procedura, di natura speciale, è quella prevista dall'articolo 20 del Dlgs 75/2017 e consiste in una sorta di stabilizzazione diretta per i soggetti che abbiano maturato certi requisiti.