PERSONALE

Progressioni verticali

L’articolo 1, comma 1-ter, proroga fino al 2022 la possibilità riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo. La percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è elevata al 30 per cento (in luogo del 20 per cento attualmente previsto) dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Nel dettaglio, al fine di valorizzare le professionalità interne, il comma in esame - modificando l’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017 - dispone che la suddetta facoltà sia riconosciuta per il triennio 2020-2022 (in luogo del triennio 2018-2020 come attualmente previsto), fermi restando il limite dato dalle vigenti facoltà assunzionali e il possesso dei titoli richiesti per l’accesso dall’esterno, ed aumenta dal 20% al 30% il numero di posti individuati per tali procedure selettive riservate.

Periodo di applicazione

La formulazione della novella, che sostituisce l'intero inciso 2018-2020 (anziché limitarsi a prorogare dal 2020 al 2022), pone alcuni dubbi applicativi in sede di individuazione del periodo di riferimento per il calcolo della percentuale dei posti che possono essere riservati.

La Nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato offre un'interpretazione più estensiva della norma, intesa come "proroga fino al 2022" e ponendo l'attenzione sulla data di riferimento per l'aumento dei posti riservati (incrementati dal 20% al 30%), sottolineando che "la percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è elevata (dal 2020) al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria."

Anche le Schede di lettura del Servizio studi  fanno riferimento alla "proroga" al 2022, precisando che la menzionata facoltà assunzionale è riconosciuta per il triennio 2020-2022 "in luogo del triennio 2018-2020".

Per una corretta applicazione della normativa risulta necessario distinguere l'arco temporale di vigenza dell'art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017, dal periodo di riferimento dei "piani dei fabbisogni" che la norma pone come base per il calcolo dei posti che possono essere riservati al personale interno.

Il legislatore, infatti, nello stabilire il periodo di applicazione della norma (2018-2020 e adesso 2020-2022), pone un limite temporale alla vigenza stessa della norma, la quale adesso può essere applicata entro il 31/12/2022. La norma, tuttavia, è pienamente vigente ed è immediatamente applicabile, in quanto ha come riferimento i "piani dei fabbisogni" vigenti ("previsti") al momento della sua applicazione. Fermo restando che si tratta di una facoltà, ogni amministrazione può "attivare" procedure riservate a un numero di posti pari al 30% "di quelli [già, ndr] previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni".

I numeri dei posti previsti nei piani dei fabbisogni è solo indirettamente collegato alle cessazioni, che rappresentano solo un parametro previsionale che può variare nel tempo e dal quale il piano dei fabbisogni può in parte discostarsi (prevedendo un turnover inferiore o superiore al 100% in base alla programmazione strategica delle singole amministrazioni).

Il piano dei fabbisogni del personale di riferimento per il calcolo del 30%, quindi, è quello vigente nel momento in cui vengono "attivate" le procedure interne per le progressioni di carriera.

Il limite temporale (2020-2022) della norma richiede che le procedure siano "attivate" entro il 31/12/2022, mentre il 30% è il parametro che deve essere applicato per le procedure attivate a partire dal 01/01/2020, rispetto ai posti "previsti" nell'ultimo piano triennale approvato.


Si ricorda in ogni caso che l'attivazione delle procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 165/2001, che non può essere superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso.

Costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive.