MILLEPROROGHE 2020 [d.l. 162/2019 convertito in legge]
PERSONALE
Mobilità e concorsi
• Mobilità tra amministrazioni
L’articolo 1, comma 10-octies, stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblichino i bandi di mobilità di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001 nel portale internet del Dipartimento per la funzione pubblica.
A tal fine la disposizione prevede che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata, siano disciplinate le modalità di pubblicazione sul sito degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni; dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, nei limiti di validità delle graduatorie medesime, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (nel quale si dispone la facoltà di utilizzare anche le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate).
• Concorsi pubblici
A. DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI: i commi 1-bis, 1-sexies ed 1 septies dell'art. 18 dispongono che una quota (non superiore al 20%) del fondo di cui all'articolo 2, comma 5, della L. 56/2019* sia destinata alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici, al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione, riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso l'automazione e la digitalizzazione delle medesime procedure.
*Il fondo in questione ha una dotazione di 35 mln di euro per il 2019 ed è destinato all'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica in uso.
B. COMMISSIONI DI CONCORSO: le novelle di cui all'art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), concernono la natura dell'attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.
In particolare, viene abrogata la disposizione vigente (art. 3, comma 12, L. 56/2019) che era applicabile a tutte le PA, comprese le università, la quale prevedeva che tali incarichi fossero considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque fosse l'amministrazione conferente.
La stessa norma è stata reintrodotta nella seconda parte del comma 13 del citato art. 3, L. 56/2019, il quale tuttavia fa riferimento esclusivamente ai concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali. La nuova norma, facendo esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato, non trova applicazione nei confronti delle università. Deve perciò ritenersi che ad oggi gli incarichi a membro di commissione di concorso conferiti dalle università - tanto dall'amministrazione di appartenenza quanto da altra amministrazione - non possono essere considerati attività di servizio e torna ad applicarsi la disciplina prevista ante legge 56/2019 (autorizzazione per incarichi extra-istituzionali, compenso per interni soltanto se svolti fuori dell'ordinario orario di lavoro).
Per i concorsi delle università → Vedi anche le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020
Ulteriori disposizioni concernono l'organizzazione, il funzionamento e le attività del Nucleo della Concretezza (art. 18, comma 1-ter, lettera a).