MILLEPROROGHE 2020 [d.l. 162/2019 convertito in legge]
PERSONALE
Ricercatori e II fascia
L'art. 6, comma 5-sexies, autorizza, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, l’assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a decorrere dal 2021. Inoltre, sempre in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, autorizza le università a bandire procedure per la chiamata, dal 2022, di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN).
A tali fini, il comma 5-septies incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 96,5 mln per il 2021 e di € 111,5 mln annui dal 2022.
In particolare:
- il comma 5-sexies, lett. a), autorizza le università a stipulare contratti per ricercatore di tipo B, nel limite di € 96,5 mln annui dal 2021;
- il comma 5-sexies, lett. b), autorizza le università a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, nel limite di spesa di € 15 mln annui dal 2022, riservate a ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN.
Più nello specifico, per la copertura dei posti di professori di seconda fascia, si provvede, come già previsto dalla legge di bilancio 2019:
• per almeno il 50% dei posti, mediante espletamento di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a tempo indeterminato, bandite ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010;
• per non più del 50% dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, mediante valutazione, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010, dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo.
In base alla relazione tecnica, si ritiene di poter immettere nel sistema universitario, con decorrenza 1° gennaio 2021, 1.607 nuovi ricercatori e 1.034 professori di seconda fascia. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell’università e della ricerca da adottare entro 60 giorni (90 gg per i professori di seconda fascia) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.