AREA SANITARIA

IRCCS e IZS: ricercatori a tempo determinato

L'art. 25, comma 4, modifica i termini relativi ai requisiti stabiliti dalla disciplina transitoria per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l'istituzione, presso gli Istituti summenzionati, di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. L'art. 1, comma 432, della legge prevede che il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio (erogata dagli stessi Istituti) a seguito di procedura selettiva pubblica possa essere assunto a tempo determinato, a condizione che abbia maturato un'anzianità di servizio (o di titolarità di borsa di studio) di almeno tre anni negli ultimi cinque.

La novella di cui all'art. 25, comma 4, eleva quest’ultimo periodo di riferimento da cinque a sette anni e ricomprende, ai fini del conseguimento del suddetto requisito di tre anni, anche le anzianità maturate negli anni 2018 e 2019 (resta ferma la condizione che, alla data del 31 dicembre 2017, i soggetti fossero in servizio o titolari di borsa di studio).

→ Vedi anche le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020