AREA SANITARIA

Policlinici universitari: nuove risorse

L'articolo 25, commi 4 novies- 4 undecies:

a) per il decennio 2020-2029 autorizza un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni dei policlinici universitari destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999, che disciplina i rapporti fra Servizio Sanitario nazionale e Università*.
La norma in esame demanda ad apposito decreto ministeriale la ripartizione del finanziamento e provvede alla copertura dei relativi oneri, a valere sulla quota capitaria del Fondo sanitario nazionale (risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34–bis della legge n. 662 del 1996), e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

b) dispone l’attribuzione ai policlinici universitari non costituiti in azienda, di un contributo –nella forma di credito d’imposta –pari a 5 milioni di euro per il 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca, attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattiche.

*L'articolo 8, comma 4, del citato D.Lgs. n. 517/1999 ha previsto specifici criteri alla base dei protocolli d’intesa che regolamentano il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni attualmente utilizzati dai policlinici universitari. In particolare, si prevede la concessione a titolo gratuito alle nuove aziende ospedaliero-universitarie -che con autonoma personalità giuridica realizzano la collaborazione fra SSN e Università -dei beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo alle Università, oltre che dei beni immobili e mobili di proprietà dell'Università, già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale. Gli oneri di manutenzione sono previsti a carico delle citate aziende e sottostanno a vincolo di destinazione per l’attività assistenziale, previa individuazione dei singoli beni con un apposito protocollo di intesa. Nel caso di immobili locati, è prevista la successione alle università delle nuove aziende ospedaliero-universitarie nei rapporti di locazione.