ALTRE PROROGHE

Prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali

L'art. 11, comma 5, dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione contributiva per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche, afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015. Il differimento opera anche per le contribuzioni dovute ai fini dei trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall’INPS.

Più nel dettaglio, l’articolo in esame sostituisce il comma 10-bis dell’articolo 3 della legge 335/1995, che oggi risulta così formulato: "per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti della mministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore".

Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore
Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore

Il differimento del termine di prescrizione consentirebbe alle amministrazioni pubbliche di ultimare le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti non solo ai fini pensionistici, ma anche per le prestazioni di fine servizio. Si eviterebbe, in tal modo, il contenzioso tra l'INPS e le pubbliche amministrazioni datrici di lavoro e tra le amministrazioni stesse e i relativi dipendenti per la mancata liquidazione delle prestazioni in conseguenza dell'omesso versamento della contribuzione.

[Articolo Sole24Ore sul tema]