MILLEPROROGHE 2020 [d.l. 162/2019 convertito in legge]
AREA SANITARIA
Dirigenti del Ssn
A. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: L'art. 25, comma 1, prevede un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2025 e di 18 milioni annui a decorrere dal 2026.
Tale incremento è volto a consentire - in deroga ai limiti relativi al livello delle risorse per i trattamenti economici accessori dei pubblici dipendenti - l’utilizzo delle risorse derivanti dalla cessazione della corresponsione -al momento del collocamento in quiescenza dei dirigenti della suddetta area assunti prima del 1° gennaio 1997 -della retribuzione individuale di anzianità (Ria).
L’incremento in oggetto - essendo alimentato dall’impiego di queste ultime risorse ed essendo ammesso nel rispetto dei limiti annui di spesa complessiva per il personale degli enti ed aziende del Ssn - non è accompagnato da un elevamento del finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale.
B. COLLOCAMENTO A RIPOSO: L'art. 5 bis, comma 2, modifica in via transitoria i limiti massimi di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In base alla nuova norma, tali soggetti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche qualora prima di tale limite anagrafico maturino i quarant'anni di servizio effettivo.