Riforma del lavoro (Jobs Act)
Autore: Giorgio Valandro
Pubblicato: maggio 2015
Ultimo aggiornamento: ottobre 2015
2. Tipologie contrattuali e mansioni [d.lgs. 81/2015]
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34)
Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015
Tempo indeterminato. Il decreto ribadisce il principio in base al quale "il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro", disciplinando successivamente le singole tipologie contrattuali.
Applicabilità alla PA. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA, con esclusione di quelle contenute nell'art. 8, e in ogni caso fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia (art. 10).
Non si applicano alla PA le disposizioni in materia di lavoro intermittente.
Tempo determinato. In tema di lavoro a tempo determinato "resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" che, come noto, disciplina il ricorso a forme contrattuali flessibili da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 27, comma 3, d.lgs. 81/2015).
Per quanto riguarda la somministrazione di lavoro il d.lgs. 81/2015 si limita a stabilire esplicitamente l'inapplicabilità alle PA della sola disposizione in materia di somministrazione irregolare (art. 36, comma 4). Certamente, anche in tal caso occorre comunque tenere conto di quanto già stabilito dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 circa i contingenti di personale utilizzabile e il divieto di somministrazione "per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali".
In tema di collaborazioni va invece ricordato l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che pone specifici vincoli ai fini dell'instaurazione di rapporti di collaborazione nell'ambito della PA. In tale quadro è prevista l'inapplicabilità sino al 2017 della nuova disposizione che estende la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a determinate forme di collaborazione. Infine, anche in tema di lavoro accessorio, non viene modificata la possibilità di ricorrere a tale strumento nell'ambito della PA.
Dimissioni via mail. In materia di dimissioni con procedura telematica (disciplinata dall'art. 26, D.Lgs. n. 151/2015), il d.lgs. 185/2016 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81 e nn. 148, 149, 150 e 151 del 2015) ha recepito quanto già previsto con la circolare ministeriale 12/2016, ribadendo l'esclusione dei rapporti di pubblico impiego dal campo di applicazione della nuova disciplina.