4. Attività ispettiva, semplificazioni, ammortizzatori [d.lgs. da 148 a 151/2015]

4.1. Controlli a distanza

Il d.lgs. 151/2015 ha modificato l'art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) in tema di "Impianti audiovisivi  e altri strumenti di controllo".

L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, nella sua precedente versione, vietava l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, a meno che l'installazione non fosse richiesta da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza sul lavoro.

Il nuovo testo dell'art. 4 citato, introdotto dal d.lgs. 151/2015, ammette l'impiego di impianti audiovisivi e degli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. I predetti impianti e strumenti possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.

La disposizione non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte con gli impianti e gli strumenti in questione sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela della privacy dal d.lgs. 196/2003.