APPALTI IN PILLOLE

APPALTI IN PILLOLE

di Mauro Sessa -
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NOMINA COMMISSIONE DOPO APERTURA BUSTE
Per TAR VALLE D’AOSTA, sez. I – sentenza 22 marzo 2019 n. 13, nelle gare telematiche, la nomina della commissione in un momento successivo alla apertura delle buste (elettroniche) contenenti le offerte al fine di verificarne la integrità formale e la presenza dei documenti previsti dal bando non implica alcun vizio della procedura. L’articolo 77 del d. lgs 50/2016 si limita a disporre che la nomina della commissione avvenga dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ma non dispone che la nomina della commissione debba avvenire prima della apertura delle buste.

ESCLUSIONE PER VIOLAZIONE CODICE ETICO
Per TAR Lazio Roma, sez. II, sentenza 25 marzo 2019 n. 3910, è legittima l’esclusione di un concorrente per gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c) del d. lgs 50/2016, in relazione a violazioni di fattispecie previste dal Codice Etico della stazione appaltante, quest'ultimo sottoscritto all’atto della presentazione dell’offerta, riguardanti pregressi episodi di risoluzione di contratti di appalto ed in mancanza di contestazione in giudizio delle risoluzioni.

APPALTI INFRA 40.000 €: INDICARE ANCHE I CRITERI DI SELEZIONE
La semplificazione della procedura degli affidamenti d'importo inferiore a 40 mila euro, introdotta dall'art. 36 D.lgs. n. 50/2016, per consentire agli enti di operare in modo più snello e flessibile mediante una maggiore autonomia gestionale, non ha modificato l'obbligo per la stazione appaltante di attenersi ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, con l'obbligo di dare corso alla rotazione degli inviti e degli affidamenti in maniera da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle gare da parte delle piccole e medie imprese.
L'ANAC ha confermato l'esigenza che la stazione appaltante dia corso in modo accurato e puntuale alla procedura di scelta del contraente anche qualora la stessa non sia presidiata da un obbligo di gara di evidenza pubblica. Ciò implica che, in caso di consultazione di più operatori economici, i principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza impongono alla stazione appaltante di predefinire e rendere noti a tutti i soggetti interessati tramite l'atto iniziale della procedura, oltre alle caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e i requisiti di partecipazione, anche i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte (Delibera ANAC n.75/2019).

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E AVVALIMENTO

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI
Il Consiglio di Stato, Ad. pl., sentenza 27 marzo 2019 n. 6 , in materia di partecipazione agli appalti pubblici di RTI (raggruppamenti temporanei di imprese) ha enunciato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 92, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori”.

NO AVVALIMENTO PER REQUISITI STRETTAMENTE PERSONALI
TAR Campania-Salerno, sez. I – sentenza 26 marzo 2019 n. 482, ha escluso che possano formare oggetto di avvalimento in una procedura di appalto i requisiti strettamente personali, come i requisiti professionali perché tali requisiti non sono attinenti all’impresa e ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire l’obiettiva qualità dell’adempimento ma riguardano la mera e soggettiva idoneità professionale dell’imprenditore.

DIFFERENZA SUBAPPALTO-AVVALIMENTO
Per TAR Piemonte, sez. I – sentenza 18 marzo 2019 n. 291, il subappalto differisce dall’avvalimento, in quanto non comporta assunzione diretta di responsabilità del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante. Inoltre, l’avvalimento implica che il concorrente abbia immediata disponibilità delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario a differenza di quanto avviene, invece, per l’ipotesi di subappalto, in cui parte del contratto viene eseguito direttamente dal subappaltatore.