RAPPORTO DI LAVORO
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Congedo parentale: l’INPS ha pubblicato la circolare n. 95 del 26 maggio 2025, con cui recepisce l’aumento dell’indennità di congedo parentale. Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 217 della legge finanziaria per il 2025, l’indennità per il mese di congedo parentale è stata elevata dal 60% all’80% della retribuzione. Inoltre, l’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese sarà anch'essa portata all'80%, migliorando dunque il sostegno economico per i genitori nei primi anni di vita del bambino. Nella circolare sono poi contenute ulteriori istruzioni per la corretta fruizione dell'indennità.
Circolare n. 95 del 26 maggio 2025
ACCESSO AGLI ATTI
- Il TAR Lazio riprende alcuni principi cardine in materia di accesso. La vicenda analizzata ha permesso ai giudici di affrontare la tematica da diversi punti di vista: innanzitutto nel caso di procedimenti disciplinari non vengono in rilievo dati super-sensibili o giudiziari, poichè anche nel caso in cui l’accesso possa interferire con l’esigenza di tutela della riservatezza di terzi, il diritto deve comunque essere garantito (“con la conseguenza che non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità riferito ai dati sensibili e giudiziari, né il criterio dell’indispensabilità e della parità di rango, ma il criterio generale della necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell’accesso documentale di tipo difensivo”).Inoltre, in merito all’accesso difensivo, secondo i giudici “il diritto d’accesso può essere esercitato prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale, rispetto alla quale può essere utile acquisire gli atti dell’istruttoria disciplinare”.
Da ultimo, secondo il TAR, l’accesso agli atti del procedimento disciplinare a carico del professore va concesso anche alle associazioni anti discriminazione che dimostrano la sussistenza di un interesse specifico, attuale e concerto ad accedere ai documenti richiesti; nel caso di specie “poiché, all’articolo 3 dello Statuto versato in atti, è specificato il fine associativo dello svolgimento di attività difensiva, anche presso le competenti sedi giurisdizionali, per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi contro ogni forma di discriminazione e di diffamazione”.
Tribunale Amministrativo Regionale|LAZIO - Roma - Sentenza 7 aprile 2025 n. 6878