Decreto crescita e università

Decreto crescita e università

di Zeudi Zilio -
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IL DECRETO CRESCITA E' LEGGE

E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, la legge 28 giugno 2019 n. 58 recante "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" unitamente al testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. decreto crescita).

L'obiettivo di questa legge è quello di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, assicurare i diritti fondamentali delle persone con disabilità, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del paese. L'obbiettivo della legge è quello di individuare soluzioni per garantire il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati.

In particolare tra le ultimissime novità approvate in via definitiva al Senato durante l'iter di conversione in legge del decreto crescita vi sono le seguenti misure:

 RIENTRO DEI CERVELLI (ART. 5)
I commi da 1 a 5 dell'art. 5, intervengono sulle agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia. 
Con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (in sostanza dall'anno 2020):

  • si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale 
  • si prolunga la data dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia)

 Per quanto riguarda le modalità di fruizione dell'agevolazione per i soggetti non iscritti all' AIRE le novità principali sono:

  • Ove si tratti di docenti e ricercatori universitari rientrati in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, essi possono accedere ai benefici fiscali di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 78/2010 come modificato, purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.
  • Con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonchè con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all' AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali dell'art. 44 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, ovvero non modificato dalla norme in esame, a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia.

RICERCATORI UNIVERSITARI (ART. 5, COMMA 5-BIS)
Il comma 5-bis dell'art. 5, estende anche ai contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B la possibilità di prevedere il regime di tempo definito, finora possibile solo per i contratti per ricercatori a tempo determinato di tipo A. 
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica. di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE (ART. 5-TER)
L'art. 5-ter esenta da imposizione fiscale, per l'anno 2019, le somme configurate quali "contributi in natura", che il MIUR ha erogato e deve tuttora erogare nell'ambito della gestione dell' Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012, "Progetti di innovazione sociale".

SERVIZI DIGITALI DELLE PA (ART. 29, commi 9-bis)
Il comma da 9-bis, dell'art. 29, prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate le aree di servizi digitali delle pubbliche amministrazioni a cui è possibile accedere anche tramite strutture e piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale postale (ossia Poste Italiane S.p.a.), al fine di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione nell'interesse generale, consentendo l'accesso ai servizi della p.a. in forma semplificata, ottimizzandone la fruizione e conseguendo maggiore efficienza, tempestività e uniformità di erogazione su tutto il territorio nazionale. 
Con i medesimi decreti devono essere inoltre stabilite le categorie di utenti ammessi alla fruizione dei servizi individuati, il livello e le modalità di effettuazione delle prestazioni da parte di Poste Italiane, l'entità massima del contributo riconosciuto in favore di Poste. I rapporti tra l'amministrazione statale titolare del servizio digitale e il fornitore del servizio sono definiti mediante apposita convenzione

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 35)
L'art. 35 specifica la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e di trasparenza. Si tratta di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati. Viene inoltre specificato che si deve trattare di erogazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Viene altresì soppresso il richiamo alle erogazioni effettuate da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati. vengono confermati i soggetti destinatari dell'obbligo di pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali le erogazioni in questione percepite nell'esercizio finanziario precedente: si tratta delle associazioni di protezione ambientale, delle associazioni di consumatori e utenti, delle associazioni, delle Onlus e fondazioni, nonchè di talune cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri e delle imprese. Sono previsti termini di pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche differenziati a seconda della natura giuridica del soggetto obbligato.  

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