Decreto concretezza - Legge 56/2019

Decreto concretezza - Legge 56/2019

di Zeudi Zilio -
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Legge n. 56/19 del 19 giugno 2019 [link sempre aggiornatoa Normattiva.it]


Il DDL CONCRETEZZA E' LEGGE
E' passato in terza lettura, (dopo le modifiche approvate alla Camera), con 135 voti (104 contrari e 3 astenuti), mercoledì 12 giugno a Palazzo Madama, il disegno di legge denominato "concretezza", ideato e voluto dal Ministro della Pubblica Amministrazione, Avv. Giulia Bongiorno, in tema di azioni delle pubbliche amministrazioni e prevenzione dell'assenteismo.

TESTO DEFINITIVO DEL DDL CONCRETEZZA APPROVATO DAL SENATO IL 12-06-2019.

Legge n. 56/2019 (che entrerà in vigore in data 07-07-2019): "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo". 
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22-06-2019.

ITER PARLAMENTARE

DOSSIER

Questo disegno di legge si compone di sei articoli.
Le principali novità apportate dal DDL Concretezza riguardano:

1. L'istituzione del Nucleo della Concretezza
2. Norme di contrasto all'assenteismo con l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza per gli accessi
3. Procedure per accelerare il ricambio generazionale delle amministrazioni statali
4. Buoni Pasto

1. NUCLEO CORRETTEZZA (Art. 1)
Istituito il Nucleo concretezza presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, composto da 53 unità, con la funzione di vigilare sul corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni per il tramite di visite, sopralluoghi, e suggerendo anche misure correttive.

2. ASSENTEISMO (Art. 2)
Per contrastare il fenomeno dei "furbetti del cartellino" viene introdotto il sistema dei controlli biometrici, verranno infatti installati sistemi di rilevazione delle presenze mediante impronte digitali e videosorveglianza. Il personale docente ed educativo del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca è escluso dall'ambito di applicazione di quanto disposto dall'articolo in esame.  

3. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (Art. 3)
Per il 2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie Fiscali e le Università, in relazione alle facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.
Per ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, le amministrazioni potranno procedere all'assunzione a tempo indeterminato  mediante scorrimento delle graduatorie vigenti e tramite apposite procedure concorsuali indette in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità del personale e senza la necessità della preventiva autorizzazione, da svolgersi secondo procedure semplificate, più celeri. 

ALBO NAZIONALE COMPONENTI COMMISSIONI CONCORSI PUBBLICI
Inoltre sono stati introdotte disposizioni in merito alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso ad un pubblico impiego prevedendo anche l'istituzione di un apposito Albo nazionale dei componenti delle suddette commissioni.
Ai membri delle commissioni non si applica la previsione che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire determinati incarichi a soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso ed in possesso di determinati requisiti. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.
Si specifica, inoltre, che ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro delle suddette commissioni non si applica la disciplina secondo cui il trattamento economico determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

MOBILITA' TRA PUBBLICO E PRIVATO (Art. 4)
Il nuovo art. 4 reca disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato. In particolare dispone che tutto il personale delle pubbliche amministrazioni (e non solo quello dirigenziale), sia collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici o privati. 
Conseguentemente il suddetto personale (e non più solo quello dirigenziale), non potrà nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio di determinate funzioni. Il periodo massimo di dodici mesi di aspettativa non retribuita riconosciuto ai dipendenti pubblici è rinnovabile per una volta sola. 

4. BUONI PASTO (ART. 5)
Infine il ddl si occupa di porre rimedio ai problemi sorti in seguito alla risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per i pubblici dipendenti.
Ai sensi del comma 1, le pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto e mediante buoni pasto elettronici, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto, di valore nominale corrispondente. 

 

(Modificato da INFO DIRITTO - intervento originale effettuato il lunedì, 1 luglio 2019, 10:42)