Milleproroghe: Conversione in legge e novità

Milleproroghe: Conversione in legge e novità

di Federica Brio -
Numero di risposte: 0

Si segnala che il decreto c.d. Milleproroghe  (d.l. 162/2019) è stato convertito in legge, con rilevanti modifiche.

Le modifiche introdotte in sede di conversione sono in vigore dal 1° marzo 2020.

→MILLEPROROGHE 2020 - DOSSIER

SELEZIONE PER LE UNIVERSITA'
In sede di prima lettura, si segnalano i seguenti interventi normativi di particolare interesse anche per le università. Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti.

STABILIZZAZIONI FINO AL 2021

L'art. 1 del decreto in esame ha prorogato i termini previsti dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 per la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. In particolare:
a) è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione;
b) è stato differito (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2020 il termine entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio.

PROGRESSIONI VERTICALI 2020-2022

Prorogato al triennio  2020-2022 (in luogo del triennio 2018-2020) la possibilità di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo. La percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è elevata al 30% (prima era il 20%) dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni (modifiche all'art. 22, comma 15, d.Lgs. 75/2017, apportate dall'art. 1, comma 1-ter del d.l. 162/2019).

NUOVE ASSUNZIONI IN DEROGA

Ricercatori di tipo B (dal 2021). Il comma 5-sexies dell'articolo 6 autorizza, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a decorrere dal 2021.

Seconda fascia riservati (dal 2022). Sempre in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, le università sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata, dal 2022, di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN).

Assunzioni per cessazioni: proroga al 31/12/2020. Prorogano al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi nel periodo 2010-2018. La proroga riguarda sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (art. 1, comma 2, lett. a) e comma 4, lett. a).

CONCORSI E MOBILITA'

Commissioni: autorizzazione e compensi. L'art. 18, comma 1-ter, lett. b), del d.l. n. 162/2019 ha abrogato il comma 12 dell'art. 3 della l. n. 56/2019, che prevedeva che gli incarichi a membro di commissione di concorso, ivi compresi i casi di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, avrebbero dovuto intendersi come conferiti "in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente" o comunque conferiti dall'amministrazione di appartenenza.

Mobilità: pubblicazione bandi. A decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni devono pubblicare i bandi di mobilità di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001 nel portale internet del Dipartimento per la funzione pubblica.

DIRIGENZA

Innalzato dall'8% al 10% la percentuale massima degli incarichi dirigenziali di seconda fascia a tempo determinato che ciascuna amministrazione può conferire, ai sensi dell'articolo 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001, a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione (per gli enti di ricerca il limite passa dal 30 al 38%).

Trasparenza. Sono sospese le sanzioni per mancata o incompleta comunicazione e pubblicazione dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi dirigenziali (in attesa di nuova regolamentazione).

EX LETTORI

Differito al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera (art. 6, comma 3, d.l. 162/2019).

AREA SANITARIA

IRCSS: ricercatori a tempo determinato. Ai fini dell'assunzione a tempo determinato, l'art. 25, comma 4, eleva da cinque a sette anni il periodo di riferimento per la maturazione dei 3 anni di servizio presso presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare di borsa di studio (erogata dagli stessi Istituti) a seguito di procedura selettiva pubblica. La novella, inoltre, ricomprende, ai fini del conseguimento del suddetto requisito di tre anni, anche le anzianità maturate negli anni 2018 e 2019 (resta ferma la condizione che, alla data del 31 dicembre 2017, i soggetti fossero in servizio o titolari di borsa di studio).

Policlinici universitari: nuove risorse (art. 25, commi 4 novies- 4 seixesdecies):
a)autorizzata l'ulteriore spesa di 8 milioni di euro annui per il decennio dal 2020 al 2029 per il finanziamento degli oneri connessi all'uso dei beni dei policlinici universitari in base alle norme di cui al D. Lgs. n. 517 del 1999 che disciplina i rapporti fra Servizio Sanitario nazionale e Università, a valere sulle risorse per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato;
b) attribuzione ai policlinici uiniversitari non costituiti in azienda, di un contributo – nella forma di credito d'imposta – pari a 5 milioni di euro per il 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca, attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattiche. Il contributo è subordinato alla condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminate in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta.

OBBLIGO PagoPA DAL 30/06/2020

L'art. 1, comma 8, proroga al 30 giugno 2020 l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di effettuare i pagamenti alle pubbliche amministrazioni esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA. Entro il medesimo termine i soggetti pubblici sono tenuti a integrare i loro sistemi di incasso in alternativa o con la piattaforma digitale per i pagamenti con modalità informatiche (di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale) o con altri soggetti pubblici o fornitori di servizi di incasso, che siano abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di integrazione dei sistemi di incasso rileva ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.


STRUMENTI DI LETTURA

(Modificato da INFO DIRITTO - intervento originale effettuato il venerdì, 6 marzo 2020, 17:54)