Lavoro agile durante periodi di quarantena o sorveglianza attiva
L’INPS nel messaggio n. 3653 dispone che non è possibile sospendere l’attività lavorativa e la correlata retribuzione, ricorrendo agli istituti della malattia o della degenza ospedaliera, nei casi in cui il lavoratore, che si trovi in quarantena o in sorveglianza attiva a seguito di un contatto con il virus, abbia concordato con il proprio datore di lavoro di continuare a svolgere l’attività lavorativa presso il proprio domicilio (es. lavoro agile, telelavoro).
L'INPS evidenzia come in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che impediscono ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa in presenza (es. rientro da zone a rischio, lockdown locali) non è possibile procedere con il riconoscimento dell'indennità di malattia o per ricovero ospedaliero, in quanto, la quarantena o la sorveglianza attiva non sono conseguenti ad un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Diversamente, in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6), il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.