Si porta all'attenzione il recente parere del Dipartimento di funzione pubblica sul trattamento economico spettante nel periodo di aspettativa del dottorato di ricerca:
Parere del Dipartimento di funzione pubblica (11 gennaio 2021)
Il Dipartimento chiarisce le intenzioni del legislatore su tale questione, spiegando come la legge di riferimento - Legge 13 agosto 1984, n. 476, "Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università" - all'art. 2 prevede che il pubblico dipendente che richiede di fruire del regime di aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Tale norma di salvaguardia è richiamata anche in ambito contrattuale (art. 52,CCNL del 19 aprile 2018).
Come si evince dalla legge e dal contratto, il legislatore mostra un particolare favor per la frequenza del dottorato di ricerca da parte dei dipendenti pubblici, considerato l'arricchimento del bagaglio culturale derivante dallo svolgimento di attività formative di rilievo universitario post-lauream di cui si avvantaggia l'amministrazione di appartenenza del dipendente interessato.
Il parere si pronuncia anche in merito ad un caso particolare, posto all'attenzione del Dipartimento tramite una nota (omissis), ossia se la norma di salvaguardia del trattamento economico in godimento si applichi anche al caso di titolare di posizione organizzativa a cui sono corrisposte, oltre allo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, a titolo di trattamento accessorio (voci corrisposte agli appartenenti alla categoria D che ricoprono la titolarità di posizione organizzativa).
Secondo il citato CCNL, queste voci assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario. Secondo il Dipartimento di funzione pubblica, per rispondere al quesito occorre avere riguardo alla natura degli emolumenti interessati (ad esempio, la retribuzione di posizione è corrisposta perchè l'incarico di posizione organizzativa comporta assunzione di responsabilità e svolgimento di attività di alta professionalità o funzioni di direzione di unità organizzative complesse, mentre la retribuzione di risultato è corrisposta annualmente secondo criteri definiti dagli Enti in relazione al raggiungimento degli obiettivi predeterminati dall'amministrazione in fase di programmazione). Nel caso di specie oggetto della nota, il regime di aspettativa del dipendente non consente l'effettivo svolgimento della prestazione e, quindi, il conseguimento degli obiettivi connessi al risultato, pertanto ne deriva che l'emolumento in questione non può concorrere per sua natura al trattamento economico in godimento.