Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto un parere in merito alla possibilità di monetizzare le ferie non godute da un dipendente prima del collocamento a riposo per anzianità:
Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica
Il parere è stato reso in risposta alla nota n. 1812 del 27 marzo 2020 sul quesito delle ferie non godute da un dipendente prima del pensionamento, in quanto assente nei due anni precedenti per congedo motivato dalla presenza di figli con disabilità grave (ex art. 42 del d.lgs. n. 151/2001).
Il parere fa espresso riferimento al decreto legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, il quale all'art. 5 co. 8 vieta la monetizzazione delle ferie non fruite prima della conclusione del rapporto di lavoro, così come confermato dall'orientamento consolidato dell'ARAN e nelle disposizioni contenute nei vari contratti collettivi nazionali.
Il dipartimento ha ulteriormente motivato il suo parere ritenendo che ove si tratti di assenza per congedo frazionabile, così come richiesto dal dipendente, non sia possibile procedere al pagamento delle ferie non godute in quanto tale tipologia di assenza non è annoverabile tra le cause di forza maggiore. Inoltre, essendo frazionabile, può desumersi che il dipendente avrebbe potuto interrompere l'assenza al predetto titolo utilizzando le ferie pregresse in luogo del congedo.