Linee guida per lo Smart Working

Linee guida per lo Smart Working

di Martino Truppini -
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In data 30 novembre 2021 sono state pubblicate nel sito web del Ministero per la Pubblica Amministrazione le Linee guida sul lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. 

Le linee guida, frutto del confronto con le organizzazioni sindacali, anticipano ciò che sarà definito entro l'anno nei contratti di lavoro, e che 32.000 amministrazioni pubbliche saranno tenute a rispettare all’esito del parere della Conferenza Unificata. 


Il documento approfondisce le condizioni per l’accesso alla prestazione lavorativa in forma agile, di seguito si riassume il contenuto per punti:

  • Condizioni tecnologiche, privacy e sicurezza

    • utilizzo di dotazione tecnologica in grado di garantire la protezione delle risorse aziendali

    • l’accesso alle risorse digitali deve avvenire attraverso sistemi di gestione dell’identità digitale

  • Accesso al lavoro agile

    • l’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria

    • l’amministrazione individua quali attività possano essere svolte in modalità agile

    • il lavoro agile è anche strumento di innovazione organizzativa e modernizzazione

    • è consentito a tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia di contratto (tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno o parziale)

  • Accordo individuale

    • è stipulato in forma scritta

    • la durata può essere a termine o a tempo indeterminato

    • deve contenere le modalità di svolgimento della prestazione fuori sede, con indicazione delle giornate da svolgere a distanza

    • indica le modalità di recesso, con un termine non inferiore a 30 giorni

    • indica le ipotesi di giustificato motivo di recesso, in presenza del quale ciascun contraente può recedere senza preavviso

    • assicurare che il tempo di riposo non sia inferiore a quello previsto per il lavoro in presenza e definisce i tempi di disconnessione

  • Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione

    • la prestazione lavorativa è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali

    • devono essere previsti periodi di inoperabilità nei quali il lavoratore non può erogare alcuna prestazione, questi comprendono in ogni caso 11 ore di riposo consecutivo

    • il lavoratore può usufruire di permessi previsti dai contratti collettivi o da norme di legge, ad esempio per motivi personali o familiari

    • in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro in condizioni di rischio 

    • in caso di problematiche di natura tecnica, informatica, cattivo funzionamento tale da impedire o sensibilmente rallentare l’attività, il lavoratore da pronto avviso al datore di lavoro. Qualora la prestazione sia temporaneamente impossibile o non sicura, il datore di lavoro può richiamare il dipendente in presenza

    • per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione effettuata in tempo utile e, comunque, almeno il giorno prima.   

    • il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite

  • Formazione

    • al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, saranno previste specifiche iniziative formative per il personale

    • diffusione di moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l’empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni

  • Lavoro da remoto

    • diversamente dal lavoro agile può essere prestato anche con vincolo di tempo e obblighi di presenza, con modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio

    • può essere svolto come “telelavoro” o “altre forme di lavoro a distanza” quali il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite

    • sono garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico accessorio.

    • le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio

    • l’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo in cui viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità. Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare tale verifica. 

 

Link: Linee guida lavoro agile 30 nov 2021 (funzionepubblica.gov.it)

Fonte: Pa, via libera alle linee guida per lo smart working (funzionepubblica.gov.it)