Limiti all'aspettativa del personale P.A.

Limiti all'aspettativa del personale P.A.

di Anastasia Maria Mele -
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Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato un parere sull’aspettativa senza assegni, richiesta da un dipendente pubblico, per svolgere attività di lavoro subordinato con contratto a tempo determinato presso altre amministrazioni. 

Tale aspettativa è espressa dal legislatore all'art. 23-bis, d. lgs. n. 165/2001 e costituisce una deroga al principio di esclusività del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione. Secondo il Dipartimento di Funzione pubblica, tale aspettativa non è utilizzabile per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, con altra amministrazione quando questa segue all'esperimento di procedure selettive. 

Inoltre, il Dipartimento della Funzione pubblica ribadisce l'obbligo per le amministrazioni che sono chiamate ad esprimersi sulla citata aspettativa, di adottare criteri generali per assicurare la regolare prosecuzione delle attività istituzionali e scongiurare il rischio di potenziali conflitti di interesse. 

Il dipendente di una P.A., dunque, può chiedere l'aspettativa per svolgere un lavoro subordinato a tempo determinato presso altre amministrazioni, a patto che tale lavoro si riferisca a situazioni e contesti contigui ma non identici a quelli dell'amministrazione di provenienza. La ratio della norma, infatti, è quella di favorire lo sviluppo di esperienze lavorative diversificate da parte dei dipendenti pubblici per generare esperienze professionali non altrimenti conseguibili nell'organizzazione di provenienza. 

La normativa, inoltre, pone a carico del soggetto presso cui è svolta la diversa esperienza lavorativa gli oneri relativi al trattamento previdenziale. 

Per maggiori dettagli sulla normativa citata, si consiglia la lettura del parere in oggetto: 

Parere Aspettativa_Dipartimento della Funzione Pubblica