Entra in vigore il 19 aprile 2019 il c.d. decreto c.d. sblocca cantieri, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019:
Si segnalano in particolare gli articoli 1 e 2 che modificano 33 articoli del vigente Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 50/2016).
IN SINTESI
Senza pretesa di completezza, tra le principali modifiche al Codice dei contratti pubblici si segnalano:
Regolamento di attuazione del Codice VS Linee guida ANAC
Con l’inserimento nell’art. 216 di un comma 27-octies del Codice dei contratti pubblici, tutte le linee guida vincolanti sino ad oggi predisposte dall’ANAC cesseranno di essere in vigore entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge con l'entrata in vigore di un nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (entro 180 gg).
Appalti sotto soglia (art. 36 del Codice)
Lavori infra/supra 200.000 euro (modifica art. 36, comma 2, lett. b e d, abrogazione lett. c):
- è possibile ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici (anziché 10) per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 200.000 euro (anziché 150.000 euro);
- per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro (anziché 1.000.000) e al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35 si deve ricorrere a procedure aperte (art. 60), fatto salvo quanto previsto dall’art. 97, comma 8 (esclusione offerte anomale).
E' stata modificata la disciplina delle verifiche dei requisiti speciali e generali per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria. In particolare, il documento di gara unico europeo (DGUE) è sostituito da formulari standard per richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione (nuovo comma 6-ter, art. 36 del Codice).
Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Con l’introduzione del comma 9-bis dell'art. 36 e della lettera b-bis al comma 3 e del comma 10-bis dell’art. 95 del Codice:
- le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sottosoglia sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- viene previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa oltre che nei casi già previsti al citato comma 3 dell’articolo 95 anche per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico nel criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Incentivi solo per funzioni tecniche
Con la modifica dell’articolo 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici l’incentivo ai tecnici della PA può essere assegnato esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, se necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
E' stato invece eliminato l'incentivo ai tecnici della PA per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.
Commissari di gara
Con l’introduzione di un comma 3-bis nell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici, viene risolto il problema dell'albo dei commissari di gara (prorogato di recente sino al 14 luglio 2019) prevedendo che in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.
Offerte anormalmente basse
Sono stati modificati i criteri per il calcolo delle offerte anomale (comma 2, art. 97 del Codice)
Subappalti
Con le modifiche introdotte agli articoli 105 e 174 del Codice dei contratti:
- è previsto l'utilizzo del subappalto fino alla quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
- viene eliminato l'obbligo di indicare la terna di nominativi di sub-appaltatori;
- viene eliminato l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione;
- è previsto che il contraente generale provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione.
Motivi di esclusione. Con le modifiche introdotte al comma 1 dell’art. 80 del Codice è stata eliminata la parte che prevedeva l'esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore come motivo di esclusione dalla gara.
Concessioni di lavori pubblici a progettisti
Con le modifiche introdotte all’art. 24, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, nasce la possibilità per affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara di essere anche affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.
Contraente generale - Con le modifiche introdotte agli articoli 196 e 197 del Codice dei contratti:
- per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, viene eliminato l'albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore;
- la qualificazione del contraente generale è disciplinata con il nuovo regolamento.
Livelli di progettazione
Con le modifiche introdotte all’articolo 23, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti è possibile procedere all’affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo.
Attestazione SOA
Con le modifiche introdotte all’articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.
Appalto integrato
Con l’articolo 216, comma 4-bis il divieto di appalto integrato di cui all’art. 59, comma 1, quarto periodo non si applica per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.
Progettazione appalto integrato - Con la modifica del comma 1-bis dell’art. 59 del Codice dei contratti pubblici, quando l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'appalto integrato, i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto devono essere previsti nei documenti di gara; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione;
Pagamento diretto al progettista in caso di appalto integrato - Con l’introduzione del comma 1-quater nell’articolo 59 del Codice dei contratti, nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.
(Modificato da Giorgio Valandro - intervento originale effettuato il venerdì, 19 aprile 2019, 19:05)