RECESSO DA ACCORDO TRA PP. AA.

RECESSO DA ACCORDO TRA PP. AA.

di Mauro Sessa -
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Non è possibile applicare analogicamente agli accordi tra amministrazioni l’art. 11, comma 4, della legge n. 241 del 1990 che prevede l’indennizzo per il privato in caso di recesso legittimo dell’amministrazione dall’accordo. In particolare, non può essere posto a carico dell’amministrazione che recede dall’accordo alcun obbligo di corrispondere un indennizzo a favore delle altre amministrazioni perché esso finirebbe per frustrare il fine di cooperazione per la realizzazione di un interesse comune perseguito con lo strumento consensuale e finirebbe per risolversi in un onere aggiuntivo posto a carico della fiscalità generale. (TAR PIEMONTE sentenza 23 aprile 2019 n. 463)