E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il seguente decreto-legge che introduce nuove disposizioni anche in tema di semplificazione degli acquisti, di reclutamento di professori di I e II fascia e durata ASN:
Il decreto-legge è entrato in vigore dal 31 ottobre 2019 e dovrà essere convertito in legge, con eventuali modificazioni, entro il 30 dicembre 2019:
Tra le novità di maggiore interesse per le università si segnalano:
- Esenzione dall'obbligo di ricorre al MePA per acquisti funzionali alle attività di ricerca
L'art. 4 del d.l. 126/2019 in esame estende anche alle università l'esenzione dall'obbligo di ricorre al MePA per l'acquisto di beni e servizi destinati all'attività di ricerca (la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge n. 296/2006 era già stata introdotta per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. 218/2016)
- Estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale
La durata dell'abilitazione scientifica nazionale viene estesa da 6 a 9 anni. Conseguentemente, il comma 2 dell'art. 5 del d.l. 126/2019 in esame, stabilisce che la durata delle abilitazioni scientifiche nazionali conseguite precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge è di nove anni dal relativo rilascio.
La norma, inoltre, assume carattere di urgenza nell'ottica di assicurare la validità dell'abilitazione scientifica nazionale per i candidati che, a decorrere dal 20 dicembre 2019, la vedrebbero scadere, consentendo anche di ridurre i costi legati a ogni nuova procedura abilitativa.
- Chiamata nel ruolo di professori di prima e seconda fascia del personale già in servizio nella stessa università fino al 31 dicembre 2021
L'art. 5, comma 1, lett. b) del d.l. 126/2019 in commento, modifica l'art. 24, comma 6 della legge 240/2010, prorogando di due anni (fino al 31 dicembre 2021) il termine per la chiamata nel ruolo di professori di prima e seconda fascia del personale già in servizio nella stessa università come, rispettivamente, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo determinato in possesso di abilitazione scientifica nazionale
- Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche
L’articolo 8, comma 3, del d.l. 126/2019 in esame, riduce da € 25,8 mln a € 12,3 mln per il solo 2019 il limite di spesa connesso all’utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. A tal fine, novella l’art. 1, co. 4, della L. 315/1998, in base al quale il personale docente può essere destinato a svolgere attività di tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. La stessa possibilità era prevista anche con riguardo ai percorsi universitari abilitanti per l’insegnamento nelle scuole secondarie, ora non più attivati.
Per ulteriori approfondimenti: