APPALTI
Con la Delibera n. 312 del 9 aprile 2020 L'Anac ha fornito le prime indicazioni in merito all'incidenza della sospensione dei termini disposta dall'art. 103 del d.l. 18/2020 (prorogata al 15 maggio 2020 dal d.l. 23/2020) sullo svolgimento delle procedure di gara, al fine di garantire l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti.
Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte
In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti.
Procedure di selezione in corso di svolgimento
Le stazioni appaltanti:
- danno atto con avviso pubblico riferito a tutte le gare della sospensione dei termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis (sia quelli iniziali sia quelli endoprocedimentali) e dalla loro nuova scadenza;
-valutano l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di loro esclusiva pertinenza, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19;
-laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano, possono disapplicare la sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, precisando per quali termini conseguenti resta ferma l’applicazione dell’articolo 103. Tale possibilità è consentita, nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara. Nel caso in cui le amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione possono acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini disposta dal decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020;
-concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria;
-valutano la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche.
Fase di esecuzione dei contratti
L’emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l’applicazione delle penali di cui all’articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
→ Delibera n. 321 del 9 aprile 2020
TRASPARENZA
Nell’ottica di alleviare gli oneri degli enti e delle amministrazioni impossibilitati a raccogliere i dati che devono essere oggetto di pubblicazione, la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi può essere applicata anche agli adempimenti in materia di trasparenza.
La proroga al 15 maggio stabilita dal decreto legge 18/2020 (art. 103, co. 1) non pregiudica tuttavia la possibilità di continuare a pubblicare i dati secondo le consuete modalità e in base a quanto previsto nella legge 190/2012, nel d.lgs. 33/2013 e nei propri Piani anticorruzione. Tale opportunità è dunque rimessa alla valutazione delle singole amministrazioni.
Alla luce delle ripercussioni sull’attività legate all’emergenza sanitaria, l’Autorità ha inoltre deciso di rinviare fino al 15 maggio 2020 l’avvio di nuovi procedimenti di vigilanza sul rispetto delle misure di trasparenza, sia d’ufficio che su segnalazione. Decorso tale termine, l’Autorità riprenderà l’attività di vigilanza in modo graduale, tenendo conto delle dimensioni organizzative delle amministrazioni e degli enti.