Decreto Cura Italia convertito in legge

Decreto Cura Italia convertito in legge

di Federica Brio -
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Si segnala che il decreto-legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), convertito in legge con modificazioni, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale:

Le modifiche introdotte in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2020 sono in vigore dal 30 aprile 2020.

In sede di prima lettura, si segnalano le seguenti modifiche al decreto-legge n. 18/2020 di particolare interesse anche per le università:

FERIE E LAVORO AGILE

"Banca delle ferie" (art. 87, comma 4-bis)
Fino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva. →LEGGI TUTTO

Svolgimento lavoro agile in caso di disabilità (art. 39): fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, anche per i lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse → LEGGI TUTTO

Lavoro agile a regime (art. 87-bis, comma 5)
La disposizione in esame riproduce la previsione già contenuta nel d.l. 2 marzo 2020, n. 9, ora abrogato. Con modifica dell’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n.124, viene disposta l’operatività a regime (e non più in via sperimentale) dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare misure organizzative volte all’attuazione del lavoro agile.
Si precisa che tale disposizione concerne il regime ordinario di attuazione e svolgimento del lavoro agile. Per la durata dello stato di emergenza, invece, resta fermo quanto previsto dall'art. 87.
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Assenza dal servizio (per COVID-19, disabilità o altre patologie)
Sono introdotte nuove disposizioni che regolano in via transitoria l'assenza dal servizio per specifiche ragioni (→ LEGGI TUTTO):

  • Assenza dal servizio per disabilità grave o altre patologie (art. 26, comma 2): fino al 30 aprile 2020 equiparato al ricovero ospedaliero.
  • Assenze causate da Covid o quarantena (art. 87, comma 1): equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

CONCORSI PUBBLICI

Aggiornamento della disciplina dei concorsi mediante decreto ministeriale da adottare entro il 31 luglio 2020 (art. 74, comma 7-ter)
Allo scopo di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, è prevista l'adozione di un regolamento ministeriale, da adottare entro il 31 luglio 2020, per l'aggiornamento della disciplina vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. →LEGGI TUTTO

Valutazione ricercatori di tipo B (art. 101, comma 6-ter): nell’espletamento delle procedure valutative previste dall’articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, le commissioni valutatrici devono tener conto delle limitazioni all’attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern–PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.  → LEGGI TUTTO

SOSPENSIONE TERMINI

Termini processuali ed esecutivi: l'art. 103, comma 1-bis, aggiunge che "il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali". Tenuto conto della disposizione nel suo complesso e delle previsioni contenute in successivi provvedimenti governativi, è da ritenere che per "procedure concorsuali" debbano intendersi quelle riferite alla crisi d'impresa. In tema di concorsi pubblici, invece, resta fermo quanto disposto dall'art. 87, comma 5, del medesimo decreto e dall'art. 4 del d.l. 8 aprile 2020, n. 22.
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Servizio postale e atti giudiziari: è stato espunto all'art. 108 il riferimento ai servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, con l'inserimento di un nuovo comma 1-bis (procedura ordinaria di firma o avviso di arrivo,  con decorrenza dal 30 aprile 2020 per la compiuta giacenza e i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo di emergenza sono sospesi. → Link al Dossier

Validità certificati: viene disposta la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

ORGANI COLLEGIALI

L'art. 73, comma 2 bis, estende la possibilità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, fino alla cessazione dello stato di emergenza, anche agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

ACQUISTI INFORMATICI

Contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività: l'art. 75, comma 3 bis, introduce alcune condizioni sul contenuto dei contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività (durata massima non superiore a trentasei mesi; facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione senza oneri entro 12 mesi dall'esecuzione; rispetto dei principi di interoperabilità, di portabilità dei dati personali e dei contenuti senza ulteriori oneri per il committente). → Link al Dossier

Forniture di portatili e tablet (art. 87-bis): semplificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A.per aumentare le forniture a sostegno del lavoro agile nelle PA

Accesso da remoto a risorse e dati delle università e degli istituti di ricerca (art. 101, comma 6 bis): le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovono, nell’esercizio della loro autonomia, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni database e software allo stato attuale accessibili solo mediante reti di ateneo.
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AREA MEDICA

Disposizioni per le Aziende Ospedaliere Universitarie: L'art. 17-ter, comma 2, estende anche al personale universitario impegnato nelle attività assistenziali, alcune disposizioni del decreto che prevedono regimi più favorevoli per gli incentivi e per l’assunzione del personale medico e sanitario, in base alle modalità stabilite con intesa tra l'università di riferimento e le Regioni. Il riferimento è, in particolare, alle disposizioni di cui agli articoli 1 (incentivi in favore del personale dipendente), 2-bis (assunzioni straordinarie di specializzandi e conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario), 2-ter (conferimento di incarichi di individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari), 2-quater(rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale), 5-sexies(rimodulazione o sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti) e 12 (permanenza in servizio del personale sanitario). → Link al Dossier

Misure straordinarie per assunzioni nel SSN [→ LEGGI TUTTO]

  • Assunzioni di specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo al personale sanitario ( art. 2 bis)
  • Misure urgenti per l’accesso del personale delle professioni sanitarie e socio-sanitario al Servizio sanitario nazionale
  • Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (art. 2 quinques)

Professioni sanitarie

  • Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione  di sanitari e operatori socio sanitari (art. 13);
  • Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche:  l'art. 2 ter, comma 4, reca una norma transitoria sulle modalità di svolgimento della prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, limitatamente alla sola seconda sessione dell’anno accademico 2018/2019

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’articolo 17-bis (che riproduce l'art. 14 d.l. n. 14 del 2020, ora abrogato) contiene una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall’emergenza sanitaria, consentendo la comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle particolari categorie di dati comprendenti quelli relativi alla salute o alle condanne penali o reati, a tutti i soggetti pubblici e privati, nei casi in cui ciò risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

Come specificato nella Relazione illustrativa, il fine delle disposizioni è quello di consentire la comunicazione dei dati ai dirigenti degli uffici pubblici, ivi inclusi quelli giudiziari, nonché ai dirigenti scolastici e ai dirigenti delle aziende private e, in generale, a tutti coloro i quali, ricoprendo il ruolo di datori di lavoro, hanno il dovere di adottare ogni misura di sorveglianza nonché precauzionale (ad es. sanificazione, separazione del lavoro) all’interno delle strutture/degli uffici di cui sono responsabili. Restano comunque fermi i principi di necessità e proporzionalità del trattamento in relazione alle finalità perseguite e il dovere di adottare misure organizzative adeguate.

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ABROGAZIONI
In sede di conversione sono stati abrogati i decreti-legge 2 marzo 2020, n.9, 8 marzo 2020, n.11, e 9 marzo 2020, n.14. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge (art. 1, comma 2, del disegno di legge di conversione).

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