CONCORSI IN PILLOLE

CONCORSI IN PILLOLE

di Federica Brio -
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INCOMPRIMIBILE IL TERMINE DI 20 GIORNI PER LA PROVA ORALE

Nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche, il periodo di tempo minimo legislativamente concesso ai candidati per "prepararsi" alla prova orale non può essere ridotto.
È questo il principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1006/2020, intervenuta in un giudizio instaurato da un concorrente a una procedura selettiva (di mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto di dirigente amministrativo). 

La regola prevista dall'art. 6, comma 3, Dpr 487/1994 (Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle Pa e sulle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici), secondo la quale "l'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla", costituisce una garanzia procedimentale funzionale all'interesse del partecipante al corretto e trasparente svolgimento della procedura selettiva.
D'altra parte, la proposta del concorrente di una data ancor più vicina per l’impossibilità oggettiva di effettuare la prova nel giorno fissato non può rappresentare una rinuncia al termine di venti giorni, ma va considerata alla stregua di un atto di buona volontà e di collaborazione con gli uffici.

L'illegittimità procedimentale per violazione della disposizione sul termine legale minimo ha imposto, nel caso di specie, l'annullamento del provvedimento amministrativo conclusivo della procedura selettiva, con conseguente obbligo in capo alla Commissione esaminatrice di riconvocare il candidato-ricorrente per il sostenimento della prova orale.

NO A REQUISITI DI AMMISSIONE SPROPORZIONATI RISPETTO AL POSTO DA RICOPRIRE

Secondo la costante giurisprudenza, la Pa che indice la procedura selettiva possiede un potere discrezionale nell'individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione “da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire” (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 5351/2012). La discrezionalità nell'individuazione dei requisiti "è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà” (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2098/2012). Pertanto, se non è rinvenibile una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il possesso di un titolo di studio ulteriore rispetto alla laurea, richiesto dalla Pa per poter partecipare al concorso, e questi risulti eccessivo rispetto al posto da coprire, il bando di concorso ed il decreto presupposto debbono essere annullati ed il concorrente deve essere ammesso alla procedura selettiva.

Lo ha deciso il Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 535 depositata il 22 gennaio 2020.

Nel caso di specie, la pretesa titolarità del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca o di un master universitario di secondo livello biennale (con esclusione di quelli, sempre di secondo livello, ma di durata annuale) non risulta giustificata in relazione al profilo di funzionario in questione.

 COMPENSI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

Anche i dipendenti privi di qualifica dirigenziale, al pari dei dirigenti, hanno diritto al compenso per l'incarico in commissione di concorso.

A ribaltare la lettura del decreto concretezza (l. n. 56/2019) è la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (deliberazione n. 440/2019, depositata a fine dicembre 2019), secondo la quale ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, privi di qualifica dirigenziale, spetta il compenso per l'attività di presidente, di componente o di segretario di una commissione di concorso.

La pronuncia in esame pone, tuttavia, due questioni:

- se anche i componenti interni all'amministrazione che bandisce il concorso partecipano alla commissione "in ragione dell'ufficio ricoperto" (secondo quanto disposto dall'art. 3, comma12, l. n. 56/2019), per quale motivo non deve essere corrisposto loro quanto prevede la norma per quel ruolo ruolo? In altre parole, si viene a realizzare una disparità di trattamento fra i commissari interni e quelli esterni componenti la commissione quando, per tutti, la partecipazione è ricondotta al medesimo presupposto. In verità, la legge 56/2019 non evidenzia la distinzione delineata, invece, nella deliberazione della Corte dei conti Lombardia. Anche in questo caso sarebbe stato quanto mai necessario un chiarimento sulla platea dei possibili beneficiari dei compensi.

- L'art. 3, comma 13, l n. 56/2019 prevede l'emanazione di un decreto che fissi questi compensi da emanare entro il 6 agosto 2019, ma il termine è scaduto da oltre sei mesi. Quid iuris?

IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NEI CONCORSI PUBBLICI

Il Consiglio di Stato ha giudicato illegittima la scelta operata dalla commissione di concorso di non valutare il diploma di laurea presentato da un candidato con la domanda di partecipazione al concorso stesso, motivata dal fatto che l’interessato, in contrasto con la prescrizione del bando secondo cui i concorrenti sono tenuti ad indicare con precisione tutti gli elementi utili e necessari ad identificare il titolo posseduto, abbia omesso di indicare il voto di laurea.

In tal caso, infatti, la P.A. ben può esercitare il c.d. dovere di soccorso, come imposto dall’art. 6, l. n. 241 del 1990, che ha portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali le quali, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non possono essere alterate nei loro esiti da meri errori formali.

Rimane fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, in virtù del quale l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.
In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 22 novembre 2019 n. 7975

PROVA PRESELETTIVA: NO ALLA FISSAZIONE DI CRITERI AGGIUNTIVI RISPETTO AL BANDO

Il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso e le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità. Ciò in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti (che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis) e dell'altro più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. 

Con questa motivazione il Tar Veneto ha accolto il ricorso di alcuni candidati a una procedura concorsuale esclusi all'esito della fase preselettiva, per non aver ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30. Tale clausola, però, non era prevista nel bando di concorso, essendo indicato che avrebbero superato la prova i 100 migliori classificati e i pari merito dell'ultimo posizionato. L'introduzione postuma della soglia di 21/30 ai fini del superamento della prova preselettiva, soglia non contemplata nella lex specialis, aveva finito per precludere l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte d'esame mentre, stando alla previsione della stessa lex specialis, gli stessi avrebbero dovuto prendervi parte. 

NO ALL'ACCESSO CIVICO AD ELABORATI E CURRICULA

ll curriculum vitae, così come l’elaborato scritto, contiene numerose informazioni delicate che non sempre si desidera portare a conoscenza di chiunque e che meritano dunque un’opportuna riservatezza. Si tratta infatti di informazioni personali, non unicamente legate al percorso di studi, come l’adesione ad associazioni, e che possono anche rivelare opinioni di tipo politico o convinzioni filosofiche e religiose.

Ribadendo quanto già precedentemente espresso in numerosi provvedimenti, il Garante privacy ha confermato la decisione dell’Università degli Studi di Firenze di negare ad una persona l’accesso civico generalizzato agli elaborati scritti, ai verbali di correzione e ai curricula dei partecipanti ad un concorso pubblico. La messa a disposizione di tale documentazione avrebbe potuto arrecare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali dei partecipanti stessi.L’Autorità ha chiarito che risulta impossibile accordare anche solo un accesso parziale in quanto la presenza nei curricula di dati e informazioni dettagliate degli interessati rende particolarmente difficile, se non impossibile, l’anonimizzazione del documento, mentre il fatto che l’elaborato scritto sia redatto di proprio pugno può rendere possibile la re-identificazione a posteriori del candidato. Non consentendo l’accesso civico ai curricula e agli elaborati scritti, si deve negare l’accesso civico anche ai loro verbali di correzione.

L’Autorità ha precisato infine che resta in ogni caso salva per il richiedente la possibilità di accedere alla predetta documentazione avvalendosi della legge 241 del 1990, laddove dimostri l’esistenza di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso".

VALUTAZIONE DEI TITOLI

La P.A. non può riconoscere alcuna equipollenza tra il Diploma di specializzazione universitaria e il Master universitario (di primo e di secondo livello) nelle procedure in cui siano valutabili i titoli di studio post laurea (come requisito minimo oppure come elemento valutabile per l’attribuzione di punteggi o giudizi).

La controversia riguardava una procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera, dunque di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.Lgs. n. 165/2001 e della regolamentazione di ateneo. Nella definizione dei criteri generali di valutazione dei titoli e dei CV dei candidati la commissione aveva dato il medesimo punteggio al Diploma di specializzazione universitaria e al Master universitario di II livello. I giudici amministrativi hanno ritenuto che i due titoli non possono considerarsi, ad ogni fine, “equipollenti” (equivalenza del peso dei due titoli non dei contenuti dei percorsi di studio) in quanto sono disciplinati da fonti diverse e hanno elementi e finalità differenti. 

Solo il corso di specializzazione è disciplinato in diretta attuazione di specifiche norme di legge o Direttive dell’Unione europea; inoltre, per accedervi è necessario superare un concorso, non necessario invece per i master. La durata del corso di specializzazione è ben superiore rispetto a quella del master ed i crediti acquisiti dopo l’espletamento dei due percorsi sono diversi. Infine solo dopo aver conseguito il diploma di specializzazione si consegue la “qualifica accademica: Specialista”.

REGOLE SULLA CORRETTA GESTIONE DEI CONCORSI

Nella sentenza 29 aprile 2019 n. 2775, il Consiglio di Stato ha stilato una sorta di decalogo sulla corretta gestione dei concorsi pubblici.

Di seguito le questioni affrontate dal collegio:

    • requisito di “esperto” dei commissari: la nomina a componente della commissione non richiede il possesso di particolari titoli di studio, ma implica una valutazione discrezionale basata sulla pregressa esperienza in relazione al contenuto delle prove previste;
    • utilizzo di penne di colore diverso e presenza di cancellature: per poter essere considerati segni di identificazione (in violazione della regola dell'anonimato), devono risultare "oggettivamente anomali ed estranei al contesto dell'elaborato";
    • “quote rosa” ex art. 3 del d.P.C.M. 439/1994: il vincolo può essere rispettato solo qualora vi siano componenti femminili in possesso dei requisiti di esperienza previsti; d'altra parte, l'inosservanza del requisito può inficiare il concorso solo qualora sia dimostrata una reale condotta discriminatoria della commissione.
    • voto numerico: prefissati i criteri di valutazione, esso è idoneo a esprimere il giudizio tecnico-discrezionale della commissione (contenendo in sè la motivazione), senza bisogno di ulteriori spiegazioni;
    • mancanza dell’indicazione dell’ora di chiusura delle operazioni: si tratta di una mera irregolarità non viziante;
    • incompatibilità tra esaminatore e concorrente: in presenza di candidati interni, l'obbligo di astensione dei commissari scatta solo in caso di pregressi rapporti di collaborazione basati su scelte fiduciarie o di carattere personale.

L'ANONIMATO NON E' APPLICABILE AI QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 

Nel caso di prove concorsuali in forma di quiz, l’insussistenza di margini di discrezionalità valutativa da parte dell’Amministrazione porta ad escludere l'applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di c.d. "segno di riconoscimento", secondo cui la riconducibilità del compito al singolo candidato è in grado di pregiudicare, a priori, l'imparzialità di giudizio della commissione (Tar Campania, sez. I, sentenza 2 aprile 2019, n. 533).

Per “segno di riconoscimento” deve intendersi un segno grafico, di varia natura, avente carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, tanto da poterne evincere l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato.

Gli interessi all'imparzialità ed alla par condicio dei candidati - di cui, per le prove scritte, la disciplina dei cc.dd. "segni di riconoscimento" è posta a presidio - sono infatti ampiamente tutelati, proprio dalla natura e della modalità di svolgimento della prova; quest'ultima, quanto all'esito, è infatti soggetta ad un mero accertamento/riscontro delle risposte esatte, e non anche ad una valutazione di ampio respiro, suscettibile di essere inficiata o orientata dall'identificazione, da parte del collegio, del candidato che ha redatto l'elaborato.

Nel caso di specie, il Tar ha accolto il ricorso di una candidata esclusa dal concorso a causa dell'apposizione di un presunto segno di riconoscimento (la lettera "B") sul foglio delle risposte. La lettera apposta a penna era un segno del tutto isolato e non può ritenersi eterogenea e avulsa rispetto al contesto del modulo di esame, non potendosi ragionevolmente escludere che, con essa, la candidata avesse voluto prendere un appunto di un ragionamento e non invece rendere identificabile il proprio compito.

TITOLI PREFERENZIALI EVENTUALI

Al lavoratore che assista con continuità un familiare portatore di handicap convivente è riconosciuto un diritto di scelta della sede di lavoro(art. 33 della legge n. 104/1992), che tuttavia non costituisce un titolo preferenziale o una prelazione in favore del lavoratore vincitore di concorso e, dunque, non consente mai di sovvertire l'ordine di assegnazione delle sedi secondo la graduatoria finale (Tar Lazio, sez. I, ordinanza n. 1035, 11 febbraio 2019).

SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE

L’Amministrazione non ha l’obbligo di preferire lo scorrimento di una graduatoria esistente rispetto all’indizione di un nuovo concorso, ma tale scelta deve essere adeguatamente motivata (Tar Lazio, sez. III bis, Sent. n. 10862, 12 novembre 2018).

L’art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), ha aggiunto il comma 5 ter all’art. 35 del d.lgs. 165/2001, stabilendo che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni rimangono vigenti per tre anni dalla data di pubblicazione.
Questa norma deve essere interpretata nel senso reso palese dal suo tenore testuale nonché alla luce della ratio sottesa che, nella fattispecie, è quella di favorire, ove possibile, lo scorrimento delle graduatorie con il solo limite, quanto agli idonei, del rispetto del criterio di equivalenza delle professionalità necessarie per l’ente e presenti nelle graduatorie ancora valide.

L’amministrazione ai fini della legittimità della scelta di indire nuovi concorsi pubblici è tenuta a fornire un’adeguata motivazione sul punto, che deve riguardare l’effettiva carenza in concreto di professionalità equivalenti nell’ambito delle graduatorie concorsuali ancora valide.