Si segnala che è stato convertito in legge, con modifiche e integrazioni, il c.d. decreto Scuola (d.l. 22/2020):
Tra le modifiche di maggiore interesse per le università si segnalano:
Abilitazione scientifica nazionale: aggiunto VI quadrimestre tornata 2018-2020
Fermo restando quanto previsto dall'art. 101, co. 6, del d.l. 18/2020 relativamente al IV e V quadrimestre della tornata 2018-2020 (vedi Dossier Cura Italia), l'art. 7-bis del d.l. 22/2018 prevede l'istituzione di un VI quadrimestre, con riferimento al quale le domande di partecipazione devono essere presentate dal 12 luglio 2020 al 12 novembre 2020, e i lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 15 marzo 2021.
Conseguentemente le Commissioni nazionali della tornata 2018-2020 restano in carica fino al 30 giugno 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020) e il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali per la tornata 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021 (anziché entro il 30 settembre 2020).
Sospensione procedure elettorali
L'art. 7 dello decreto-legge 22/2020 (c.d. decreto "Scuola") è stato modificato in sede di conversione.
La sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici è stata anticipata al 30 giugno 2020, sia per le procedure elettorali in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia di quelle che dovrebbero svolgersi fino al perdurare dello stato di emergenza per il COVID-19, anche in deroga alle disposizioni degli statuti degli atenei.
E' previsto, però, che fino al 30 giugno 2020 le Università possono adottare, nell'ambito della propria autonomia, gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.
Dal 1° luglio 2020 possono proseguire le procedure elettorali, nell'ambito della propria autonomia e nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure disposte per il contenimento del contagio da COVID-19
Per la durata dello stato di emergenza, nei casi in cui a partire dal 9 aprile 2020 gli organi monocratici si trovino nell'impossibilità di svolgere il proprio incarico o manchino di proseguirlo, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.
Gli organi monocratici e i componenti degli organi collegiali, ovvero quelli eventualmente subentrati, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche in deroga alle disposizioni di legge e statutarie che ne disciplinano durata e limitazioni di funzioni.
Esami di abilitazione
In sede di conversione sono stati approvati alcuni emendamenti che propongono modifiche e integrazioni all'articolo 6 (misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professionie dei tirocini professionalizzantie curriculari), introducendo disposizioni specifiche sulla sessione 2020 (comma 2-bis) e l'inserimento di una norma transitoria in materia di formazione continua in medicina (comma 2-ter). →Leggi tutto
Concorsi pubblici
Non è stato modificato l'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (c.d. decreto "Scuola") ha chiarito che la sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'art. 87, comma 5, primo periodo, del d.l. Cura Italia si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali.
Prove di ammissione a corsi a numero programmato e concorsi pubblici per maturandi "esterni"
Il nuovo art. 1 del decreto-legge 22/2020 (c.d. decreto "Scuola"), al comma 6 prevede che, nel caso in cui le prove dell'esame di stato dei candidati esterni non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, gli studenti possono partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonche' ad altre prove previste dalle universita', dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
La previsione si applica anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste.
Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono anche partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato.
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