Lavoro agile: direttiva 3/2020

Lavoro agile: direttiva 3/2020

di Filippo Tagliapietra -
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Il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha pubblicato la direttiva in oggetto per definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “fase due”, precisando che il lavoro agile rimane la modalità di svolgimento ordinaria della prestazione lavorative nelle P.A. in accordo a quanto stabilito dall’art. 87 D.L. 18/2020. Pertanto, le amministrazioni sono invitate a:

-        individuare ogni misura utile a consentire la dematerializzazione dei procedimenti, di modo tale che tutti i dipendenti possano svolgere la propria prestazione a pieno regime;

-        ricorrere all’attività formativa come strumento di accompagnamento del proprio personale nel processo di trasformazione digitale dell'amministrazione e di diffusione della capacità di lavorare in modalità agile per il raggiungimento degli obiettivi assegnato.

Le P.A. continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere il novero delle attività indifferibili e quelle da rendere in presenza, valutando in particolare se le nuove o maggiori attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici, assicurando al contempo la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. A tal fine si rappresenta che l’art. 29 – bis, d.l. 23/2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati adempiano l'obbligo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro mediante l'applicazione delle prescrizioni e delle misure contenute nel Protocollo condiviso dal Governo e le Parti Sociali il 24 aprile 2020 (e successive modifiche ed integrazioni) e degli altri protocolli e linee guida di cui all'art. 1, comma 14 del D.L. n. 33/2020. Diversamente, qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In ogni caso le P.A., in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell’integrazione al documento di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell’ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione (cfr. documento tecnico “Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato da INAIL)