Decreto Liquidità convertito in legge

Decreto Liquidità convertito in legge

di Filippo Tagliapietra -
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Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 dell'8 aprile 2020) recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» è stato convertito con la legge 5 giugno 2020, n. 40,(GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020).

 

In data 5 giugno 2020 è stato convertito in legge il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, pertanto si coglie l'occasione per segnalare le seguenti disposizioni:

art. 37  sui 'Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza', che non ha subito modifiche in sede di conversione. L'articolo sancisce la sospensione fino al 15 maggio 2020 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 al fine di evitare che la P.A. incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo. Sono altresì sospesi i procedimenti disciplinari del personale delle P.A., compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino al 15 maggio 2020.

- art. 29 bis in materia di "obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19", introdotto in sede di conversione; il quale prevede che i datori di lavoro pubblici e privati adempiano l'obbligo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 2087 c.c. mediante l'applicazione delle prescrizioni e delle misure contenute nel Protocollo condiviso dal Governo e le Parti Sociali il 24 aprile 2020 (e successive modifiche ed integrazioni) e degli altri protocolli e linee guida di cui all'art. 1, comma 14 del D.L. n. 33/2020. Infine, la disposizione specifica che, qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

- art. 33 relativo alla 'Proroga di organi e rendiconti', prevede che per gli enti e gli organismi pubblici che sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo non si applichi il termine dei quaranticinque giorni di proroga per gli organi amministrativi non ricostituitisi. I termini sono ulteriormente prorogati fino alla conclusione dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. E' da ritenere che la proroga fino al 31 luglio, prevista per enti ed organismi pubblici a base associativa che, nel corso dell'emergenza di COVID-19, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo, vada coordinata con la normativa prevista per gli atenei, in cui all' art. 7 L. 143/2020 (che ha modificato in sede di conversione il d.l. 22/2020)viene sospeso il rinnovo fino al 30 giugno 2020, anche in deroga alle disposizioni degli atenei. Successivamente a tale data, e fino al termine del 31 luglio, spetterà alle Università la scelta tra la ripresa delle procedure elettorali o la prosecuzione della loro sospensione.

Il testo coordinato con tutti i riferimenti normativi richiamati negli articoli del decreto è presente al seguente link