Con sentenza n. 3463/2020, dell’8 luglio 2020, il Tribunale di Venezia ha stabilito che il lavoro agile è incompatibile con la fruizione dei buoni pasto.
Per la maturazione del buono pasto, sostitutivo del servizio mensa (v. art. 45 CCNL di comparto), è necessario che:
- l’orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie,
- il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell’orario di servizio.
Quando la prestazione è svolta in modalità agile, tali presupposti non sussistono, poichè il lavoratore è libero di organizzare come meglio ritiene la prestazione sotto il profilo della collocazione temporale.
Come illustrato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 29.11.2019, n° 31137, a sua volta ripresa dal Tribunale di Venezia, “il buono pasto è un benefìcio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che, nell’ambito dell’organizzazione di lavoro, si possano conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane dei lavoratore, al quale viene così consentita – laddove non sia previsto un servizio mensa – la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall’Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell’attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio".
Il buono pasto, in altre parole, non rappresenta un elemento della retribuzione, nè discende in via automatica dalla prestazione di lavoro in quanto tale, quindi non rientra sic et simpliciter nella nozione di trattamento economico e normativo, che deve essere garantito in ogni caso al lavoratore in smart working ex art. 20 L. 81/2017.
Da tale ricostruzione, il Tribunale di Venezia afferma che non essendo dovuti i buoni pasto, la "mancata corresponsione degli stessi non doveva essere oggetto di contrattazione e confronto con le sigle sindacali", poichè "se non spettano, non possono essere erogati" e l'atto che ne sospende l'erogazione è "sostanzialmente un atto necessitato".
Per questi motivi, la sentenza considera la Circolare n° 2 del 2020, fornita dal Ministero della P.A., non solo non giuridicamente vincolante, ma altresì priva di qualunque utiliità poichè non è ipotizzabile che si possa approdare ad altre soluzioni in base all'esito del confronto sindacale. "E' il dettato normativo che impone di ritenere incompatibile la fruizione del buono pasto con il lavoro del dipendente svolto dal proprio domicilio".
Per una lettura integrale della sentenza vedi Tribunale di Venezia, 3463/2020
Per approfondimenti Parere Codau: Lavoro agile e buoni pasto