Decreto Rilancio convertito in legge

Decreto Rilancio convertito in legge

di Filippo Tagliapietra -
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Si segnala che il decreto-legge n. 34/2020 (c.d. Rilancio), convertito in legge con modificazioni, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale:

Le modifiche introdotte in sede di conversione dalla legge n. 77 del 2020 sono in vigore dal 19 luglio 2020.

In sede di prima lettura, si segnalano le seguenti modifiche al decreto-legge n. 34/2020 di particolare interesse anche per le università:

Lavoro agile e flessibilità oraria

Si segnalano le seguenti modificazioni apportate all'art. 263 in sede di conversione.

Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, sino al 31 dicembre 2020 le predette amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro applicando il lavoro agile (con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), art. 87 d.l. 18/2020) al 50 per cento del personale impiegato nelle attività compatibili con tale modalità di lavoro.

  •  Alla data del 15 settembre 2020 cessano di avere effetto le disposizioni di cui all’art. 87, comma 1, lett. a, d.l. 18/2020 le quali prevedono la limitazione della presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività "indifferibili".

    In sede di conversione sono state introdotte delle modifiche all’art. 14 della l. n. 124/2015, le quali prevedono che:

    -        entro il 31/01/2021 deve essere adottato, "sentite le organizzazioni sindacali", il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2009, il quale dovrà prevedere che "almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene". In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, "ove lo richiedano" (nuova comma 4-bis aggiunto all'art. 14 della legge 124/2015);

    -        con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere definire ulteriori indirizzi e regole per l'attuazione e la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti (comma 1 e 2 art. 14 l. n. 124/2015) e del lavoro agile (l. n. 81/2017).

    -        presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Entro sessanta giorni dal 19 luglio 2020 il Ministro per la pubblica amministrazione con decreto definirà la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. →LEGGI TUTTO 

Congedi parentali

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 72 d.l. Rilancio, il termine per usufruire dei congedi parentali (fino a 30 giornate) di cui all’artt. 23 e 25 del d.l. “Cura Italia” è prorogato al 31 agosto 2020 (in luogo del 31 luglio). Il Ministero del Lavoro con riferimento al termine per usufruire dei congedi parentali ha precisato che ai dipendenti pubblici si applica lo stesso termine previsto per i dipendenti del settore privato (31 agosto 2020), risolvendo il dubbio interpretativo sollevatosi sul punto. →LEGGI TUTTO

Incremento borse di studio specializzandi

Il comma 1 bis dell'art. 5 d.l. Rilancio autorizza l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. →LEGGI TUTTO

Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative

L'art. 5 ter d.l. Rilancio prevede che a decorrere dall'anno  accademico  2021/2022, sarà istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia. 

Entro 90 giorni dalla data del 19 luglio 2020, il MUR provvederà a disciplinare  i  profili  specialistici,  gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici della predetta scuola di specializzazione. Il medesimo decreto introdurrà il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria (art. 5 ter).