L'art. 124 d.l. Rilancio dispone che alle cessioni di determinati beni impiegati nell'emergenza sanitaria (come: mascherine, dispositivi medici e di protezione individuale) non si applichi, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, l’aliquota IVA.
In merito alle modalità applicative, il meccanismo di esenzione (detto anche ad aliquota zero) comporta che il fornitore da una parte non applichi l'IVA sulla cessione dei beni in oggetto e dall'altra scarichi l’imposta pagata a monte per acquistare, importare o produrre i beni in questione.
A decorrere dal 1 gennaio 2021 alle operazioni di cessione dei predetti beni verrà applicata l'aliquota IVA del 5%.
Infine si riporta l'elenco tassativo dei beni oggetto dell’esenzione ai sensi all'art. 124 del d.l. Rilancio, il quale comprende: “ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratori elettrici; centrali di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografi portatili; elettrocardiografi; tomografi computerizzati; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici); termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzioni idroalcoliche in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.