DECRETO RISTORI - Selezione per Università

DECRETO RISTORI - Selezione per Università

di Filippo Tagliapietra -
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Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante “in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” (c.d. "Ristori") è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020 (edizione straordinaria) ed è in vigore dal 29 ottobre 2020:

Il decreto dovrà essere convertito il legge entro il 27 dicembre 2020:

Si segnalano la seguente disposizione d'interesse per l'università:

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena o la sospensione dell'attività didattica in presenza dei figli

L'art. 21-bis d.l. 104/2020, come modificato dall'art. 22 del decreto Ristori, prevede che i lavoratori dipendenti, con figli conviventi minori di 16 anni a cui è stata disposta dall'ASL la quarantena a seguito di un contatto con il virus verificatosi all'interno del plesso scolastico, ovvero, nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base (palestre, piscine etc...) o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, ovvero nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, potranno svolgere la prestazione di lavoro da remoto (c.d. lavoro agile), per tutto o parte del periodo di durata della quarantena o della sospensione dell'attività didattica.

Se l’attività lavorativa non è compatibile con il lavoro agile o comunque in alternativa allo stesso, uno dei due genitori potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio o della sospensione dell'attività didattica.

Per tale periodo di congedo il legislatore riconosce ai genitori con figli minori di 14 anni una indennità pari al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità (ad eccezione del comma 2 dell’art. 23 del d. lgs. n. 151/2001). Inoltre, i periodi di congedo saranno coperti da contribuzione figurativa.

Diversamente i genitori con figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni potranno astenersi dal lavoro senza retribuzione ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

La prestazione dell’attività lavorativa in modalità agile (a qualsiasi titolo), il godimento del congedo straordinario o l'astensione del lavoro da parte di uno due genitori inibisce l’altro dalla possibilità di richiedere le medesime agevolazioni. Lo stesso divieto è previsto qualora l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa (art. 21-bis d.l. 104/2020).