D.P.C.M. 4.12.2020 - Selezione per Università

D.P.C.M. 4.12.2020 - Selezione per Università

by Filippo Tagliapietra -
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Si segnala la pubblicazione del D.P.C.M. del 4.12.2020, le cui norme saranno in vigore dal 4.12.2020 al 15.1.2020. Da una prima lettura si evidenziano le seguenti norme di interesse per le università:

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Didattica (art. 1, comma 9, lett. u, v)

-  Le attività formative e curricolari delle Università si svolgono a distanza. Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

- Possono essere svolte in presenza nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti:

  • le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti;
  • le attività formative e curricolari degli insegnamenti rivolte a classi dal numero ridotto di studenti;
  • le attività di laboratorio;
  • esami e sedute di laurea

- A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.  Le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

- Le università assicurano, qualora ritenuto necessario, il recupero delle attività formative, curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Biblioteche e archivi (art. 1, comma 9, lett. r)

 - È consentita l'apertura delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Rimangono sospesi: le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici (art. 1, comma 9, lett. z)

- È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

- Continuano le prove preselettive e scritte dei concorsi e degli esami di abilitazione professionale per il personale del servizio sanitario nazionale e della protezione civile.

Conferenze e convegni (art. 1, comma 9, lett. o)  

- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono in presenza. Rimane possibile tenere tali attività con modalità a distanza.

- Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;

- Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni, inoltre, è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Lavoro agile e flessibilità oraria

- Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato (art. 5, comma 3).

- Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge n. 104/2020, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale (art.5, comma 4).

- Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali (art. 5, comma 5). 

Misure di contenimento del contagio nelle zone ad un livello di rischio alto caratterizzate da uno scenario di massima gravità, c.d. zone rosse

Didattica  (art. 3, comma 4, lett. g)

- È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

- I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, se necessario, anche in modalità in presenza, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti.

Lavoro agile (art. 3, comma 4, lett. i)

- I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.