LAVORO IN PILLOLE 1-2019

LAVORO IN PILLOLE 1-2019

by INFO DIRITTO -
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CONGEDO DI MATERNITA' DOPO IL PARTO

La legge di bilancio 2019 ha riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto, qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

Ulteriori chiarimenti in merito alle attestazioni che dovranno essere prodotte dal datore di lavoro, esempi esplicativi dei riferimenti temporali da rispettare e della durata del congedo di maternità ed istruzioni per il caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, sono contenuti nella circolare Inps 148/2019.

DIRIGENTI PUBBLICI: PARERE DEL COMITATO DEI GARANTI SOLO IN CASO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

Nel rapporto di lavoro dirigenziale, il potere di recesso del datore di lavoro è condizionato al parere obbligatorio del Comitato dei garanti soltanto nel caso in cui l'addebito contestato sia riconducibile alla responsabilità dirigenziale, e non quando si tratti di violazione integrante una mera responsabilità disciplinare. In quest'ultimo caso, infatti, la mancata formulazione del parere non incide sulla validità della sanzione.

Quanto alla differenza tra responsabilità dirigenziale e disciplinare, mentre quest'ultima presuppone «il colpevole inadempimento di obblighi che gravano sul prestatore, rilevante in sé a prescindere dall'incidenza sui risultati dell'attività amministrativa e della gestione», la responsabilità dirigenziale, invece, «è sempre strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e persegue la finalità di consentire la rimozione tempestiva del dirigente rivelatosi inidoneo alla funzione».

DIPENDENTI PUBBLICI E PARTITA IVA

Un contribuente con attività di lavoro autonomo che è assunto con un concorso con contratto di lavoro da dipendente pubblico a tempo pieno, non può chiudere la partiva Iva di cui è titolare per l'attività professionale che svolgeva in precedenza, fino a quando non avrà completamente estinti i rapporti relativi alla precedente attività svolta.

Un ente pubblico ha chiesto all'agenzia delle Entrate se i neoassunti debbano o possano mantenere, o meno, aperta la partita Iva per il tempo strettamente necessario alla riscossione dei crediti riguardanti la pregressa attività professionale e maturati prima dell'assunzione.
Secondo l'agenzia delle Entrate, nella normativa Iva e in quella delle imposte sui redditi e dell'Irap non ci sono disposizioni che vietano ai dipendenti pubblici di mantenere l'attribuzione della partita Iva, in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta. D'altra parte, tuttavia, la stessa agenzia ha affermato che non ha la competenza a trattare la questione sotto il profilo dell'applicazione della complessa disciplina delle inconferibilità e incompatibilità riguardanti il rapporto di pubblico impiego; pertanto, sarebbe da comprendere più nel dettaglio fino a quanto tempo la partita Iva può rimanere aperta (anche se di fatto il dipendente pubblico non esercita) in una situazione che fiscalmente può essere «tollerata» ma come dipendente pubblico è a forte rischio di possibili provvedimenti disciplinari dell'ente appartenenza specialmente, laddove, vi sia un regolamento che preveda il divieto di avere la partita Iva.

LOTTA ALL'ASSENTEISMO

E' stato condannato per danno erariale il dipendente che alterava quotidianamente il sistema di rilevazione delle presenze sul luogo di lavoro, allontanandosi temporaneamente dall'ufficio di appartenenza senza motivazione, dopo aver timbrato il cartellino (CORTE DEI CONTI, Sezione giurisdizionale per la regione  Basilicata, sentenza n.8/2019) 

Ferma restando la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, il lavoratore è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
Oltre al danno all’immagine, il Collegio giudicante ha ritenuto sussistente anche un danno da disservizio scaturente dal mancato esplicitarsi della prestazione di servizi, circostanza che comporta l'interruzione del rapporto sinallagmatico tra attività lavorativa e corresponsioni stipendiali, nonché una responsabilità di risultato da intendersi come non raggiungimento del fine pubblico.

PUBBLICITA' DEL CODICE DISCIPLINARE NON NECESSARIA

Anche nel pubblico impiego contrattualizzato deve ritenersi, relativamente alle sanzioni disciplinari conservative (e non per le sole espulsive), che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario ai «minimo etico» o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere all'affissione del codice disciplinare prevista dall'articolo 55 del Dlgs n. 150/2009. il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione - sezione lavoro - con la sentenza del 07 novembre 2019 n. 28741, con la quale ha confermato il licenziamento irrogato a un lavoratore soggetto a procedimento penale per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa; il lavoratore aveva lamentato delle presunte carenze nell'iter del procedimento sanzionatorio (oltre la mancata affissione del codice disciplinare), facendone discendere l'illegittimità della sanzione espulsiva.

ADEGUAMENTO ANNUALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DOCENTI E RICERCATORI

A decorrere dal 1 gennaio 2019 le misure degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, in vigore alla data del 1 gennaio 2018, sono incrementate in misura pari al 2,28 per cento.