Con Decreto Ministeriale del 3 febbraio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio sono state pubblicate le modalità di “Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata".
In particolare, il summenzionato Decreto Ministeriale del 3 febbraio 2021 dispone che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2020:
a) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
b) le associazioni di promozione sociale
c) le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
d) nonché le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
saranno tenute a trasmette all’Agenzia dell’entrate, in via facoltativa, entro il 16 marzo 2021, una comunicazione contente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
Con riferimento poi alle erogazioni liberali effettuate da “donatori continuativi “che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante, gli Enti suindicati saranno altresì obbligati a trasmettere le comunicazioni:
1) a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2021, se dal bilancio di esercizio approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro;
2) a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2022, se dal bilancio di esercizio approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
Gli Enti suindicati che hanno effettuato la comunicazione, dovranno comunicare, inoltre, l'ammontare delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.
Nelle comunicazioni andranno indicati esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, più nello specifico mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Da ultimo, si segnala che le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.