L’installazione di impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro è stabilita dall’art. 4, co. 1, L. n. 300/1970, il quale prevede che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi”.
In altri termini, l’installazione di impianti audiovisivi, anche se da essi derivi solo una mera potenzialità di controllo a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti, deve essere preceduta dall'accordo con le rappresentanze sindacali oppure dall’autorizzazione amministrativa da parte dell’Ispettorato del lavoro.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione l’installazione di un sistema di video sorveglianza potenzialmente in grado di controllare i lavoratori a distanza senza accordo sindacale o autorizzazione amministrativa, integra, oltre una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 L. n. 300/1970, il reato di violazione del divieto di controllo a distanza di cui all'art. 114 e 171 D. Lgs. 196/2003 (cfr. Cass. n. 50919/2019; ex multis: Cass. n. 51987/2016; Cass. 22148/2017).
Infine, si evidenzia che le informazioni raccolte ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 L. n. 300/1970 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.